Art. 2-bis — Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni
A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:
- a)con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che, se previsto nell'incarico di trasmissione, portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
- b)mediante raccomandata in ogni altro caso. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 NOVEMBRE 2007, N. 222. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, ((e' ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell'invito)) di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo. 52 Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalita' della risposta telematica.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108
52con decorrenza dal 1 gennaio 2025
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che la presente modifica si applica alle comunicazioni elaborate a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Testo vigente dal 6 agosto 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
