Art. 11-octies — (Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001) 1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dell'articolo 2 del decreto- legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002
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Testo vigente dal 3 dicembre 2005
