Art. 1 — Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale
Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. 23 24 36 374447 Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attivita' di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle societa' e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
23Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto (con l'art. 2, comma 10, lettera b)) che "e' elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo".
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, nel modificare l'art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, ha conseguentemente disposto: - (con l'art. 1, comma 12-bis) che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento"; - (con l'art. 1, comma 12-quater) che "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12-bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari".
L. 23 dicembre 2014, n. 190
36La L. 23 dicembre 2014, n. 190 nel modificare l'art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 702) che "Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' determinata nel 55 per cento".
Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11 nel modificare l'art. 1, comma 12-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settemebre 2011, n. 148 che a sua volta modifica l'art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha conseguentemente disposto che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2017, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento".
Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 nel modificare l'art. 1, comma 12-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settemebre 2011, n. 148 che a sua volta modifica l'art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha conseguentemente disposto che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2019, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento".
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
47Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, nel modificare l'art. 1, comma 12-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settemebre 2011, n. 148 che a sua volta modifica l'art. 2, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha conseguentemente disposto che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attivita' di accertamento tributario, per gli anni dal 2012 al 2021, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento".
Testo vigente dal 27 ottobre 2019 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
