All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";
  • b)al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni". L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "ART. 11. - (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. 2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di eta'. 3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni consecutivi. 4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
  • a)la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;
  • b)alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
  • c)i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all' assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto. 5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall' articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali". All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di eta';". All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell' ordinamento giudiziario tributario e". All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 e' abrogato. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "commissione tributaria adita," sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,". All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l' appellante deve, a pena d'inammissibilita', depositare copia dell' appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata". Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del lavoro purche' non dipendenti dall'amministrazione pubblica";
  • b)al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse. 10. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma, e' inserito il seguente: "I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"

Testo vigente dal 3 dicembre 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/2010

    Ha colpito questo articolo
    11 febbraio 2010

    È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 102, comma secondo, Cost., l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b ), del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994. La disposizione denunciata si risolve nell'istituzione di un giudice speciale vietata dall'indicato parametro, in quanto, esclusa la natura tributaria del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue dovuto dal 3 ottobre 2000, attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie. Infatti, identificandosi il citato canone - nel caso di specie dovuto per un periodo compreso tra il 3 ottobre 2000 ed il 3 dicembre 2005 - con la quota della tariffa del servizio idrico integrato riferita ai servizi di pubblica fognatura e di depurazione, disciplinata dagli artt. 13 e 14 della legge n. 36 del 1994, non sussiste in ordine alle controversie de quibus il fondamento costituzionale della giurisdizione tributaria, cioè la natura tributaria del rapporto devoluto a tale giurisdizione, poiché, come già affermato nella sentenza n. 335 del 2008, la suddetta tariffa si configura, in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle relative alla fognatura e alla depurazione, «come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza». Nel senso che la Commissione tributaria deve essere considerata organo speciale di giurisdizione preesistente alla Costituzione, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 64/2008, n. 50/1989, ordinanze n. 144/1998, n. 152/1997 e n. 351/1995. Sui limiti entro cui la Costituzione consente al legislatore ordinario di modificare, senza snaturarlo, l'oggetto della giurisdizione dei giudici speciali tributari, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 196/1982, n. 215/1976, n. 41/1957 e ordinanza n. 144/1998. Per l'affermazione che la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto, v. le seguenti citate decisioni: sentenze n. 238/2009, n. 141/2009, n. 130/2008, n. 64/2008, ordinanze n. 300/2009, n. 218/2009, n. 395/2007, n. 427/2006, n. 94/2006, n. 35/2006 e n. 34/2006. Con specifico riguardo alla violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali in conseguenza dell'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria, v. le citate sentenze n. 130/2008 e n. 64/2008. Sulla qualificazione della tariffa del servizio idrico integrato, considerata in tutte le sue componenti, ivi comprese quelle riferite alla fognatura e alla depurazione (con cui si identifica il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue), come «corrispettivo di una prestazione commerciale complessa» non avente natura tributaria, v. la citata sentenza n. 335/2008.

    Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3-bis Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 · Art. 13 Disposizioni in materia di risorse idriche

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  • Sentenza n. 64/2008

    Ha colpito questo articolo
    14 marzo 2008

    È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 102, secondo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 3- bis , comma 1, lettera b) , del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 - nella parte in cui stabilisce che «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni». Invero, la Corte di Cassazione con diverse pronunce - che, per il numero elevato, la sostanziale identità di contenuto e la funzione nomofilattica dell'organo decidente, costituiscono diritto vivente - ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria, fornendo una ricostruzione plausibile dell'istituto, non in contrasto con i criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per individuare le entrate tributarie e costituiti dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. Il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l'attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un "nuovo" giudice speciale vietato dal secondo comma dell'art. 102 Cost. Rimane assorbita la questione sollevata con riferimento all'art. 25, primo comma, Cost. - In merito all'indirizzo della Suprema Corte di Cassazione che afferma la natura non tributaria delle controversie attinenti alle COSAP, vedi, ex multis , Cassazione, Sezioni Unite Civili, nn. 25551, 13902, 1611 del 2007; n. 14864 del 2006; n. 1239 del 2005; n. 5462 del 2004; n. 12167 del 2003.

    Art. 2 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3-bis Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203

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  • Sentenza n. 121/2016

    Questione infondata
    30 maggio 2016

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3- bis , comma 7, del d.l. n. 203 del 2005), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 248 del 2005, che prevede, l'inammissibilità dell'appello - nell'ipotesi in cui la sua notifica non avvenga a mezzo di ufficiale giudiziario - nel caso di omesso deposito di copia dell'atto di impugnazione presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. In materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, infatti, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, che si ravvisa, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. Tale precetto costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. L'onere imposto dalla disciplina de qua , di per sé non eccessivamente gravoso, è giustificato dalla ratio della norma, ravvisabile nell'intento di evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che potrebbe verificarsi qualora l'appellante abbia liberamente scelto di notificare il ricorso in appello non avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, tenuto invece per legge (art. 123 disp. att. c.p.c.) a dare avviso scritto dell'impugnazione alla segreteria della commissione a quo ; esso dunque svolge una ragionevole funzione deterrente, per indurre cioè l'appellante a fornire tempestivamente alla segreteria del giudice di primo grado la documentata notizia della proposizione dell'appello stesso. Né la disciplina censurata è irragionevole sotto il profilo della lamentata disparità di trattamento tra la notifica prevista per la pubblica amministrazione, effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario, e quella effettuata direttamente dalla parte, attesa la differente natura delle parti (amministrazione finanziaria e contribuente) e la diversità della relativa disciplina. Sulla conformità a Costituzione delle norme impugnate, v. le citate sentenze nn. 321/2009 e 17/2011, e la citata ordinanza n. 43/2010. Nel senso che l'onere di notifica attraverso l'ufficiale giudiziario o messi speciali è giustificato dalla ratio di evitare il rischio di una erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, v. la citata sentenza n. 321/2009 e la citata ordinanza n. 43/2010. Sull'ampia discrezionalità del legislatore nella disciplina del processo e nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 44/2016, 23/2015 e 157/2014. Sulla lesione del diritto di difesa ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire, v. le citate sentenze nn. 44/2016 23/2015, 243/2014, 157/2014 e 335/2004. Sulle ragioni che giustificano il differente trattamento tra la notifica dell'appello effettuata dalla pubblica amministrazione e quella effettuata dal privato, v. le citate sentenze nn. 17/2011 e 321/2009, nonché le citate ordinanze nn. 141/2011 e 43/2010. Sulla ratio della disciplina impugnata, che è quella di dare tempestiva notizia alla segreteria della Commissione tributaria provinciale per evitare una possibile erronea attestazione del passaggio in giudicato di una sentenza, v. la citata sentenza n. 17/ 2011.

    Art. 53 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3-bis Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 · Art. 3 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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