Art. 11-bis — Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale
E' autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 e di euro 5 milioni per l'anno 2006 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 30 aprile 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono r evocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 31 maggio 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004. 45 All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro 100.000.000, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, risultanti dall' elenco allegato al conto consuntivo dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l' accantonamento relativo a Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, ha disposto: - (con l'art. 7-quinquies, comma 1) che "Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del presente articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; - (con l'art. 7-quinquies, comma 4) che "I contributi di cui ai commi 1 e 2, ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo, a pena di revoca con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi gli impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229"; - (con l'art. 7-quinquies, comma 6) che "Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi gia' revocati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e ai contributi relativi a risorse gia' spese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Testo vigente dal 1 marzo 2017
