Art. 2-ter — (Prodotti con false o fallaci indicazioni) 1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione"
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Testo vigente dal 3 dicembre 2005
