Art. 11-sexies — Razionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore del controllo del traffico aereo

All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera b), le parole: "ed i voli" sono sostituite dalle seguenti: ", comunitari e";
  • b)al comma 3, le parole da: "secondo la formula:" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo la formula: 'T|m=CTT * p * a', nella quale 'T' e' l'ammontare della tassa, 'CTT' e' il coefficiente unitario di tassazione di terminale, 'p' e' il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell' aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell' effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso e' stabilito in 0,95. Il coefficiente 'a' e' determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, 'a' e' pari a 1 per tutti gli aeroporti";
  • c)al comma 4, le parole da: "costo complessivo previsto" a: "intera rete aeroportuale" sono sostituite dalle seguenti: "costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unita' di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unita' di servizio pari all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unita' di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
  • d)il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), puo' essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di tale decreto la riduzione e' stabilita nella misura del 50 per cento";
  • e)al comma 6, le parole: "dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575";
  • f)dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttivita' tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell' effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonche' di un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati";
  • g)al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo";
  • h)al comma 9, le parole da: "di cui al comma 1" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e' determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda". Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttivita' di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' determinato in misura non inferiore al 5 per cento. 3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006

Testo vigente dal 3 dicembre 2005

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art11sexies · fonte del testo

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