Art. 5-quater — (Modifica all'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) 1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d' imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi"
Di questo articolo Normattiva, da cui prendiamo i testi, nei suoi dati aperti riporta solo la rubrica: il testo non c'è ancora.
Testo vigente dal 3 dicembre 2005
