Art. 10 — Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovra' confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e' assunta, ai sensi del predetto articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', nonche' le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all'I.N.P.S. La notifica va effettuata presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S., con esclusione del giudizio di cassazione, e' rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti. 6-bis.Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d'ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell'ente, su richiesta, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS competente o a suo delegato. Alla relazione peritale e' allegato, a pena di nullita', il riscontro di ricevuta della predetta comunicazione. L'eccezione di nullita' e' rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del codice di procedura civile. Al predetto componente competono le facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 194 del codice di procedura civile. Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l'INPS, all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 NOVEMBRE 2025, N. 184)).

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 243/2014

    Questione infondata
    28 ottobre 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 38 e 111 Cost., degli artt. 445- bis cod. proc. civ. e 10, comma 6- bis , del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248), i quali, relativamente alle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, prevedono, rispettivamente, l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in giudizio, quale condizione di procedibilità della domanda, e la partecipazione alle indagini di un medico legale dell'INPS, su richiesta del consulente tecnico d'ufficio (CTU), tenuto a comunicare al predetto Istituto l'avvio delle operazioni di consulenza. La censurata normativa non delinea un'ipotesi di giurisdizione condizionata al previo esperimento di rimedi amministrativi, bensì un procedimento giurisdizionale sommario, modellato su quelli d'istruzione preventiva, a carattere contenzioso, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che s'intende far valere, cui fa seguito un eventuale giudizio di merito a cognizione piena. Il legislatore ha inteso così perseguire gli interessi generali alla riduzione del contenzioso assistenziale e previdenziale (nelle ipotesi in cui il conseguimento della prestazione è subordinato all'accertamento del requisito sanitario), al contenimento della durata dei processi in materia ed al conseguimento della certezza giuridica in ordine al citato accertamento; e, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalità in tema di processo, ha congruamente bilanciato tali interessi generali con quello della parte a far valere il suo diritto di assistenza o previdenza, basato sullo stato di invalidità. Al giudice, investito dell'istanza di accertamento tecnico preventivo, spettano tutti i poteri procedimentali previsti dal codice di rito civile, nonché il governo dei tempi del procedimento, e l'omologazione giudiziale dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU rinviene la sua motivazione, in assenza di contestazioni, nell'accordo tacito tra le parti. Il difensore della parte ricorrente partecipa attivamente a tutto il procedimento, che fin dalla nomina del CTU si svolge nel contraddittorio delle parti, che possono fare osservazioni fino al deposito della consulenza e presentare contestazioni nel termine perentorio assegnato dal giudice. La previsione che impone al CTU di chiedere all'ente previdenziale la nomina del medico legale e di comunicare l'avvio delle indagini non attribuisce al consulente di parte INPS una posizione privilegiata in violazione del principio del contraddittorio, ma garantisce il contraddittorio anche tecnico fin dall'inizio delle operazioni processuali, in considerazione degli interessi pubblici di cui il detto ente è portatore e dei quali va garantita la tutela, peraltro senza che la realizzazione di tale esigenza incida sul libero espletamento dell'attività difensiva della parte privata. Infine, la mancata attribuzione dell'efficacia di titolo esecutivo al decreto di omologa è ragionevole perché coerente con la natura del provvedimento, atto meramente dichiarativo della sussistenza o meno del requisito medico-sanitario, il quale rende inoppugnabile un'acquisizione probatoria, ma non decide sul merito della domanda, essendo necessaria da parte dell'INPS la verifica anche degli altri requisiti, diversi da quello medico-sanitario, che la legge prevede per l'attribuzione di un determinato beneficio. - Per l'orientamento secondo cui la tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 Cost. non comporta l'assoluta immediatezza dell'esperibilità del diritto di azione, né deve necessariamente porsi in relazione di immediatezza con il sorgere del diritto, a condizione che la determinazione concreta di modalità e di oneri non renda difficile o impossibile l'esercizio di esso, v., ex multis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 276/2000, 67/1990 e 186/1972; ordinanza n. 251/2003. - Relativamente alle condizioni che legittimano forme di accesso alla giurisdizione subordinate al previo adempimento di oneri finalizzati al perseguimento di interessi generali, v. le citate sentenze nn. 98/2014 e 406/1993.

    Art. 445-bis c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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… all'onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l'INPS. tolto: Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 NOVEMBRE 2025, N. 184.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art10 · fonte del testo

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