Art. 11-septies — Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa
All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "per la parte eccedente 30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV Spa, secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,". 2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006
Testo vigente dal 3 dicembre 2005
