Titolo III – Perequazione delle basi imponibili ,interventi per l'utilizzo di gpl e metano per autotrazione e disposizioni concernenti l'anas spa
- Art. 4 — Ambito di applicazione
- Art. 5 — Plusvalenze finanziarie delle società
- Art. 5-bis — Ammortamento dell'avviamento
- Art. 5-ter — Durata del contratto di leasing immobiliare
- Art. 5-quater — (Modifica all'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) 1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d' imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi"
- Art. 5-quinquies — Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati
- Art. 5-sexies — Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione
- Art. 6 — Banche ed assicurazioni
- Art. 6-bis — (Tassa sui contratti di borsa) 1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
- Art. 6-ter — Disposizioni concernenti l'ANAS Spa
- Art. 7 — Immobili di proprietà delle imprese
- Art. 7-bis — Disposizioni in materia di unità immobiliari degli enti previdenziali
- Art. 7-ter — (Privatizzazione di enti e aziende delle regioni) 1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"
- Art. 7-quater — (Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione) 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"
- Art. 7-quinquies — Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento
- Art. 7-sexies — Asseverazione degli studi di settore