Art. 11-undecies — Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali
La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa. I piani d'intervento infrastrutturale dell'Ente nazionale per l' aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) Spa sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
14La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 7 marzo 2008 (in G.U. 1a s.s 12/03/2008 n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 2, nella parte in cui, con riferimento ai piani di intervento infrastrutturale, non prevede che sia acquisito il parere della Regione interessata.
Testo vigente dal 13 marzo 2008
