Art. 5-quinquies — Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati

All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi. 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87. 3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis". Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e i termini delle stesse. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44)). Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorre dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 2012 · dal 1 gennaio 2027 cambia: testo in arrivo →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2012

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 2005 al 29 aprile 2012. 19 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e i termini delle stesse. tolto: In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili. 4 aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale … periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articoloaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art5quinquies · fonte del testo

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