Titolo IV – Previdenza e sanità . ulteriori interventi
- Art. 8 — (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a Forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR) 1. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale è trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS medesimo. L'onere derivante dal presente comma è valutato in 414 milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
- Art. 8-bis — Incremento dei livelli occupazionali
- Art. 9 — Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore sanitario
- Art. 10 — Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidità civile e certificazione di regolarità contributiva ai fini dei finanziamenti comunitari
- Art. 10-bis — Efficienza delle amministrazioni pubbliche
- Art. 10-ter — Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia Spa ad ISA Spa
- Art. 11 — Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311
- Art. 11-bis — Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale
- Art. 11-ter — Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali
- Art. 11-quater — Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate
- Art. 11-quinquies — Dismissione di immobili
- Art. 11-sexies — Razionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore del controllo del traffico aereo
- Art. 11-septies — Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa
- Art. 11-octies — (Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001) 1. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dell'articolo 2 del decreto- legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002
- Art. 11-novies — Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori aeroportuali
- Art. 11-decies — Competitività del sistema aeroportuale
- Art. 11-undecies — Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali
- Art. 11-duodecies — Sicurezza aeroportuale
- Art. 11-terdecies — (Royalties sui carburanti) 1. In applicazione della normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l' offerta del medesimo servizio
- Art. 11-quaterdecies — Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione
- Art. 11-quindecies — Contrasto alla diffusione del gioco illegale
- Art. 11-sexdecies — (Applicazione degli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies) 1. Le disposizioni di cui agli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006
- Art. 12 — Copertura finanziaria
- Art. 13 — Entrata in vigore