Art. 11 — Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311

Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall'anno 2006. ((Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248)).

Testo vigente dal 3 dicembre 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 51/2008

    Ha colpito questo articolo
    7 marzo 2008

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di Aeroporti di Roma e Società Alitalia-Linee Aeree Italiane s.p.a.; 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11-nonies e 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Misure di contrasto all'evasione fiscal…

    Art. 11 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 41 cost. · Art. 119 cost. · Art. 11-undecies Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 251/2014

    Questione infondata
    7 novembre 2014

    riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-nonies, commi 1, lettere a) e b), e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 24, sollevata in riferime…

    Art. 11 Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 3 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 2005 al 3 dicembre 2005. 32 parole tolte, 158 parole aggiunte.

… 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2006. tolto: La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa aggiunto: Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo tolto: 9-ter aggiunto: 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni tolto: ed integrazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004aggiunto: , ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. tolto: 311, e' integrata dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2005 aggiunto: 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 2 DICEMBRE 2005, N. 248.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2005-09-30;203~art11 · fonte del testo

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