Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/07/1982 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, terzo

comma, e 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela

sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1981 dal

Pretore di Padova, nel procedimento penale a carico di Gardin Alberto,

iscritta al n. 519 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'11 novembre 1981.

Visto l'atto di costituzione di Gardin Alberto;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 maggio 1981, il Pretore di

Padova, nel procedimento penale a carico di Gardin Alberto, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 22,

terzo comma, e 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme per la

tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della

gravidanza"), in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost.,

deducendo che la disciplina penale degli aborti compiuti, entro i primi

novanta giorni della gravidanza, prima dell'entrata in vigore

dell'anzidetta legge, vulnera gli invocati precetti costituzionali, dai

quali si assume sotto vario riguardo tutelato il diritto alla vita del

concepito: e ciò, per avere il legislatore configurato come condizioni

di non punibilità del fatto le circostanze che, ai sensi dell'art. 4,

la gestante deve accusare, nel promuovere la procedura oggi prescritta

ai fini della interruzione della gravidanza presso alcuna delle sedi

autorizzate;

che, ad avviso del giudice a quo, l'art. 19 della legge n. 194 del

1978, dispone lo stesso trattamento sanzionatorio degli illeciti

commessi sia anteriormente, sia successivamente all'entrata in vigore

di tale legge;

che, peraltro, la previsione delle condizioni di non punibilità

dei fatti pregressi è censurata in relazione ai criteri enunciati da

questa Corte nella sentenza n. 24 del 1975, secondo i quali il

legislatore avrebbe dovuto comporre le esigenze costituzionali

rispettivamente connesse con la tutela del concepito e della madre:

viene appunto dedotto che l'anzidetta previsione normativa amplia la

liceità penale dell'aborto oltre la sfera nella quale la prosecuzione

della gravidanza implica danno o pericolo grave e inevitabile per la

salute della gestante;

ritenuto che l'imputato nel procedimento penale di cui è investito

il Pretore di Padova si è costituito nel presente giudizio per sentir

dichiarare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito

della prospettata questione;

considerato che questa Corte ha con sentenza n. 108 del 1981

dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale

delle norme censurate, sotto gli stessi profili che vengono in

considerazione nel caso in esame: infatti, un'eventuale pronunzia di

accoglimento implicherebbe in sostanza, com'è chiarito nella

richiamata pronunzia, l'estensione alla specie dell'autonomo e distinto

regime previsto - nel contesto dell'art. 22, terzo comma - per l'aborto

commesso dopo i primi tre mesi di gravidanza, e comunque l'insorgenza

di una regola incriminatrice nuova, la cui produzione deve - in forza

dell'art. 25, secondo comma, Cost. - ritenersi invece riservata al

legislatore; che la Corte non ravvisa ragioni per scostarsi dalla

soluzione in precedenza adottata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 22, terzo comma, e 4 della legge 22 maggio

1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

agli artt. 2, 3, secondo comma, 29, 30 e 31 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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