Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/02/1982 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, comma

terzo e quarto, 8, u.c., e 22, comma terzo, della legge 22 maggio 1978,

n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza

emessa il 14 ottobre 1980 dalla Sezione istruttoria della Corte

d'appello di Firenze, nel procedimento penale a carico di Dei Amerigo

ed altri, iscritta al n. 868 del registro ordinanze 1980 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 17 febbraio 1981.

Udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 la Sezione

istruttoria della Corte d'appello di Firenze nel procedimento penale a

carico di Dei Amerigo ed altri, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo

comma, e 22, terzo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 ("Norme

sull'interruzione volontaria della gravidanza e per la tutela sociale

della maternità"), in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31,

secondo comma, e 32, primo comma, Cost., deducendo che l'apposito

regime dell'interruzione volontaria della gravidanza infratrimestrale,

dettato nella norma censurata con riguardo ai fatti commessi prima

dell'entrata in vigore della legge n. 194 del 1978, vulnera i precetti

costituzionali, dai quali si assume sia sotto vario riguardo tutelato

il diritto alla vita del concepito: con l'ulteriore risultato di

disattendere le prescrizioni circa la liceità penale dell'aborto, che

sarebbero contenute nella sentenza n. 27/75 di questa Corte;

considerato che questa Corte ha con sentenza n. 108 del 1981

dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22, terzo comma, della norma censurata, sotto gli stessi

profili che vengono in considerazione nel presente giudizio:

un'eventuale pronunzia di accoglimento implicherebbe invero

l'estensione a caso di specie dell'autonomo e distinto regime previsto,

nel contesto dell'art. 22, terzo comma, per l'aborto commesso oltre i

primi tre mesi di gravidanza, e così, in definitiva, l'insorgenza di

una regola incriminatrice nuova, la cui produzione in forza dell'art.

25, secondo comma, Cost., è invece riservata al legislatore;

che la Corte non ravvisa ragioni per modificare la propria

giurisprudenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4, 5, terzo e quarto comma, 8, ultimo comma, e 22, terzo

comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata con l'ordinanza in

epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 30, primo comma, 31, secondo

comma, e 32, primo comma, Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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