Corte costituzionale

Sentenza n. 109/1981

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/06/1981 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 4 e

12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Interruzione volontaria della

gravidanza) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 ottobre 1978 dal Giudice tutelare di

Verona sull'istanza proposta da Gava Stefania, iscritta al n. 644 del

registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 52 del 1979;

2) ordinanza emessa il 2 maggio 1979 dal Giudice tutelare di Cuneo

sull'istanza proposta da Rainisio Tiziana, iscritta al n. 481 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 237 del 1979;

3) ordinanza emessa il 24 maggio 1979 dal Giudice tutelare di

Torino sull'istanza proposta da Cotugno Caterina, iscritta al n. 508

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 244 del 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1981 il Giudice

relatore Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Verona, investito della decisione prevista

dall'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, con riguardo

all'interruzione della gravidanza da parte di una minore degli anni

diciotto, solleva d'ufficio, in riferimento agli artt. 30 e 3 Cost. la

questione di legittimità costituzionale di detta norma.

L'art. 12 è censurato in quanto dispone che i genitori non siano

informati della gravidanza della figlia minore, dove la loro

consultazione sia sconsigliata da seri motivi: in via subordinata, in

quanto consentirebbe all'interprete di considerare come serio motivo,

agli effetti testé previsti, la "dichiarata ferma" opposizione dei

genitori, per ragioni di ordine morale o religioso, alle pratiche

abortive.

Nella specie il medico di fiducia ritiene che la gestante possa

essere autorizzata a decidere l'interruzione della gravidanza, per via

dello stato di salute in cui essa versa, e della sua situazione

familiare.

I genitori non sono stati informati della vicenda, né il medico

si è curato, come la legge gli avrebbe permesso, di indagare sui

motivi della loro mancata consultazione. La sola spiegazione addotta

dalla minore di fronte al Giudice tutelare è che la madre, donna di

chiesa, ed il padre, presidente delle famiglie adottive, avrebbero

sempre condannato l'aborto.

La questione, prospettata con esclusivo riferimento ai motivi che

nel presente caso giustificherebbero la mancata consultazione dei

genitori, non tocca le altre ipotesi considerate nel citato art. 12.

La disposizione in esame prevede infatti l'intervento del Giudice

tutelare quando ricorrano motivi che non solo sconsigliano, ma

impediscono addirittura la consultazione delle persone esercenti la

potestà o la tutela, ovvero quando queste, interpellate, rifiutano

l'assenso o esprimono pareri difformi. L'uno e l'altro di questi

ultimi disposti, ritiene il giudice a quo, non contraddicono la

Costituzione, e concordano del resto con il sistema del codice civile,

che chiama il giudice a controllare, sotto vario riguardo, l'esercizio

della potestà genitoriale, fino a pronunziare la decadenza prevista

nell'art. 330. La previsione che il Giudice tutelare possa decidere ai

sensi della norma censurata, senza che ne siano nemmeno informati i

genitori della gestante, vulnererebbe invece i seguenti precetti della

Carta fondamentale:

a) L'art. 30, che conferisce ai genitori il diritto ed il dovere

di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del

matrimonio. L'ingerenza della pubblica autorità nella sfera riservata

a tale diritto - dovere sarebbe consentita, ai sensi del secondo comma

dell'art. 30, solo in via sussidiaria, quando i genitori risultino

incapaci di assolvere ai propri compiti.

La statuizione che si assume violata risulterebbe poi intimamente

connessa con l'altra (art. 29), in forza della quale la famiglia è

riconosciuta come società naturale e salvaguardata da qualsiasi

interferenza esterna, specialmente da quella statale: il vincolo

scaturente dalla filiazione esigerebbe dunque che, di fronte alla

difficile e spesso traumatica scelta della minore, non si precluda al

genitore di recarle un aiuto, che secondo natura ed esperienza può

presumersi più qualificato e producente di qualsiasi altro;

b) L'art. 3 Cost.: prescindere dal consultare i genitori in

ragione di una loro ritenuta ostilità di principio all'aborto,

significherebbe discriminarli sulla base dei convincimenti di ordine

religioso o morale che incidono sull'esercizio della patria potestà.

Discriminazione ingiustificata, si assume, oltretutto perché,

difettando ogni previsione di un sindacato del giudice a questo

riguardo, i motivi che ostano alla consultazione dei genitori

finirebbero con il risultare dalle sole ed interessate affermazioni

della gestante.

Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per

sentir dichiarare l'infondatezza della questione. Il giudice a quo non

avrebbe correttamente interpretato la norma in esame: la quale, si

dice, lo abilita a sentire la donna e poi ad autorizzarla a decidere

l'interruzione della gravidanza, in considerazione della volontà e

delle ragioni che essa fa valere, nonché della relazione trasmessagli

dalla struttura socio - sanitaria, dal consultorio, o dal medico di

fiducia. La valutazione rimessa al Giudice tutelare prima che egli

adotti il provvedimento previsto dalla legge riguarderebbe

necessariamente anche la serietà dei motivi ai quali è subordinata

la mancata consultazione dei genitori. Solo che questi motivi siano

intesi con il rigore e la strettezza richiesti dalla gravità del

problema, si dice, resta esclusa l'asserita lesione della sfera

garantita alla patria potestà. In conseguenza non sussisterebbe

nemmeno la diseguaglianza che il giudice a quo ravvisa nell'ipotesi -

sicuramente estranea all'intento e al dettato della norma denunziata -

che si ometta, o invece si curi, di interpellare i genitori secondo le

opinioni religiose loro attribuite in tema di aborto.

2. - Il Giudice tutelare di Cuneo, vista la relazione del

consultorio familiare di quella città, con la quale si esprime parere

favorevole all'interruzione della gravidanza di una minore degli anni

diciotto, denunzia l'art. 12 ed, in quanto presupposto da tale norma,

anche l'art. 4 della legge 194 del 1978. Quest'ultimo articolo prevede

le situazioni che la gestante deve accusare al fine di avviare la

procedura regolata nell'art. 5 ed in successive disposizioni della

stessa legge. Si deduce che, così posta, la questione sia rilevante,

"dipendendo dalla legittimità della citata normativa anche l'utilità

di sentire la donna, di cui si contesta, maggiorenne o minorenne che

sia, la facoltà di decidere della sorte di suo figlio"; se ne

prospetta la non manifesta infondatezza, deducendo la lesione del

fondamentale diritto alla vita del nascituro, sancito nell'art. 2

Cost., nonché della tutela assicurata alla maternità dall'art. 31

Cost.; si fa infine riferimento alle indicazioni della sentenza n. 27

del 1975 di questa Corte, secondo le quali l'aborto sarebbe penalmente

lecito solo in presenza di un danno o di pericolo per la salute della

gestante, che sia grave, non altrimenti evitabile, e accertato dal

medico, laddove tali condizioni sarebbero disattese dalle norme

censurate.

Il Presidente del Consiglio, costituitosi in giudizio per il

tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, deduce l'infondatezza

della questione.

Il giudice a quo sviserebbe il senso dell'art. 4 con il ritenere

che l'aborto sia sempre lecito purché compiuto entro i primi tre mesi

della gravidanza. A1 contrario, afferma l'Avvocatura, l'interruzione

della gravidanza è lecita solamente se ed in quanto ricorrano le

ipotesi giustificative previste dalla citata disposizione; e questo

indipendentemente dall'età della gestante. L'avere o no compiuto il

diciottesimo anno di età, inciderebbe, allora, semplicemente sulla

capacità di agire, con il solo risultato che l'accertamento delle

condizioni necessitate è riservato alla sola donna se maggiorenne, ed

affidato al giudice, oltre che alla donna, se invece questa è

minorenne. Il che, tuttavia, non toglierebbe che il contenuto

sostanziale del diritto riconosciuto alla gestante sia lo stesso

nell'uno e nell'altro caso, né implicherebbe, quindi, la lamentata

offesa del principio costituzionale di eguaglianza.

3. - Il Giudice tutelare di Torino solleva, con ordinanza in data

24 maggio 1979, questione di legittimità dell'art. 12 per presunto

contrasto con l'art. 3 Cost. Nella specie, la minore ha espresso, in

sede di interrogatorio, l'immotivata intenzione di procedere alla

interruzione della gravidanza, senza, tuttavia informare di ciò i

genitori, perché l'uno anziano e di mentalità retriva, l'altro

seriamente infermo.

Il caso è sottoposto alla Corte sulla premessa che altri giudici

hanno denunziato, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., il regime

della interruzione della gravidanza, com'è previsto dall'art. 4 della

legge n. 194 del 1978 e dalle connesse disposizioni. Il giudice a quo

avverte quindi che le censure qui mosse all'art. 12 vanno prese in

considerazione, solo in quanto la Corte non ritenga la fondatezza delle

altre questioni testé accennate e lasci in vigore l'attuale testo

della normativa. In tale ipotesi, si delinea a suo avviso

un'ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che l'aborto

delle maggiorenni viene sottratto ai limiti e ai controlli prescritti

dalla legge in esame quando la gestante è minore degli anni

diciotto. Precisamente, la lesione del principio di eguaglianza è

asserita sotto un duplice profilo:

a) la disciplina in esame non troverebbe nel nostro caso alcun

idoneo supporto nel generale criterio discretivo della capacità di

agire, che ha riguardo all'età del soggetto. Come la decisione di

condurre a compimento la gestazione è lasciata alla volontà della

donna, così dovrebbe esserlo la decisione opposta. L'interrompere la

gravidanza, allo stesso modo che l'ultimarla, rappresenterebbe la

personalissima scelta di uno status, diversa dalle altre, nelle quali

interviene il genitore o il tutore, e che concernono l'allevamento,

l'educazione o l'istruzione della minore: scelta, si soggiunge,

necessariamente riservata alla autonoma determinazione

dell'interessata, la quale, ancorché minorenne, dovrà pur sempre

apprezzarne e sopportarne le conseguenze. La soluzione sancita

dall'art. 12 è dunque denunziata come arbitraria e del resto discorde

dalla norma che esclude la consultazione dello stesso padre del

nascituro nel corso della procedura abortiva. A sostegno delle

deduzioni sopra esposte, si osserva poi che il Giudice tutelare è

chiamato a sindacare nel merito le ragioni addotte dalla donna, e

così a valutarle, ex art. 4, tenendo conto della esigenza di

salvaguardare la vita del nascituro sin dal concepimento, in

conformità del principio proclamato nell'art. 1 della legge. In

questo giudizio soccorrerebbero, d'altra parte i criteri enunciati

dalla Corte nella sentenza 27/75 con riferimento alla liceità penale

dell'aborto terapeutico. Di qui un'ulteriore conferma dell'irrazionale

divergenza fra le discipline adottate per la maggiorenne, libera di

decidere l'interruzione della gravidanza, e per la minore, le cui

istanze dovrebbero invece cedere di fronte al fondamentale diritto

alla vita del concepito, a meno che esse non siano a loro volta

sostenute dalla forza cogente di una situazione necessitata. Tale

sarebbe solo un grave ed accertato pericolo per la salute della donna;

b) altra diseguaglianza censurata nell'ordinanza del rinvio

opererebbe, - questa volta, entro la stessa cerchia delle minorenni -

secondo le convinzioni del genitore o del tutore. Alle gestanti che,

trovandosi in identiche circostanze contemplassero di interrompere la

gravidanza, verrebbe impedito ovvero consentito conseguire tale

risultato in funzione di un dato estraneo alla loro determinazione,

quale l'attitudine morale o religiosa, nei confronti dell'aborto, di

chi deve integrare la volontà dell'interessata.

Svolti i suddetti rilievi, il giudice a quo deduce la propria

legittimazione a sollevare la presente questione. Il giudizio di cui

egli è investito soddisfarrebbe, alla stregua delle pronunzie rese in

merito dalla Corte, il duplice requisito dell'esplicarsi sia di una

funzione giudicante per l'oggettiva applicazione della legge, sia di

un procedimento posto in essere alla presenza e sotto la direzione del

titolare di un ufficio giurisdizionale. Si aggiunge a ciò che il

giudice si pronunzia con atto non soggetto a reclamo e di natura

decisoria. La peculiarità della specie e la connessa urgenza del

provvedimento da adottare esigerebbero, peraltro, che la prospettata

questione sia decisa con procedura più spedita di quella prevista

riguardo al giudizio di costituzionalità. Data la riservatezza

garantita alla minore nel procedimento regolato dall'art. 12, si

segnala infine all'attenzione della Corte il problema se, nel caso

presente od in altri analoghi, l'ordinanza di rinvio debba essere

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con o senza il nome della

gestante.

Il Presidente del Consiglio, costituitosi in giudizio per il

tramite dell'Avvocatura dello Stato, deduce l'infondatezza della

questione. La differenza nella disciplina dettata per l'interruzione

della gravidanza, rispettivamente delle maggiorenni e delle minorenni,

sarebbe disposta unicamente in funzione della capacità di agire, che

si acquista con il compimento del diciottesimo anno. Si assume infatti

che il contenuto sostanziale del diritto riconosciuto alla gestante,

permanga identico, a prescindere dalla età della donna che ne è

titolare, variando soltanto i criteri afferenti all'accertamento delle

situazioni giustificative dell'interruzione della gravidanza. Così

configurata, la disciplina dettata dall'art. 4 uscirebbe indenne dalle

censure formulate nell'ordinanza di rinvio. Sarebbe peraltro un

razionale criterio quello di riservare alla sola maggiorenne la

definitiva e responsabile valutazione dei fattori che possono

riflettersi sul suo stato di salute, mentre, se la gestante è

minorenne, lo stesso accertamento è da essa compiuto insieme con il

giudice, quale perito dei periti.

4. - Il procedimento discusso all'udienza del 5 dicembre 1979

veniva rinviato a nuovo ruolo con ordinanza n. 145 del 1980 e

ridiscusso all'udienza dell'8 gennaio 1981. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe sollevano,

sia pure sotto diversi profili, la stessa questione di legittimità

costituzionale e possono quindi essere riuniti e congiuntamente

decisi.

2. - Oggetto della presente questione è l'art. 12 della legge 22

maggio 1978, n. 194 ("Norme per la tutela sociale della maternità e

sull'interruzione volontaria della gravidanza"). Tale disposizione

contempla il caso in cui la gestante, che promuove la procedura

prescritta dalla legge per l'interruzione della gravidanza, sia di

età inferiore ai diciotto anni. Essa così testualmente statuisce:

"È richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la potestà

o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri

motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone

esercenti la potestà o la tutela, oppure queste, interpellate,

rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il

consultorio o la struttura socio - sanitaria, o il medico di fiducia,

espleta i compiti e le procedure di cui all'art. 5 e rimette entro

sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio

parere, al Giudice tutelare del luogo in cui esso opera". È poi

previsto che detto giudice, entro cinque giorni, sentita la gestante e

tenuto conto della sua volontà, e delle ragioni che adduce, nonché

della relazione trasmessagli, possa, con atto non soggetto a reclamo,

autorizzare la donna a decidere l'interruzione della gravidanza.

La disciplina testé descritta è impugnata per le seguenti

considerazioni:

a) dal Pretore di Verona si deduce la violazione dell'art. 30

Cost., prima di tutto in quanto il Giudice tutelare potrebbe

autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza senza

che di ciò siano informati i genitori, dove seri motivi sconsiglino

la consultazione di questi ultimi: in via subordinata, sotto il

riflesso che il dettato della citata norma consentirebbe

all'interprete di considerare come un serio motivo, ai fini

considerati dalla legge, la "dichiarata" avversione dei genitori, per

considerazioni di ordine morale o religioso, alle pratiche abortive.

Si afferma quindi che, precluso per questa via al genitore di

manifestare il suo avviso, risulti vulnerata la sfera che gli è

costituzionalmente garantita. L'invocato precetto costituzionale, si

soggiunge, sancisce non soltanto il dovere, ma anche il diritto del

genitore di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati

fuori dal matrimonio, e così di offrire alla minore - di fronte alla

grave e spesso traumatica scelta richiesta dal nostro caso - un aiuto

che secondo esperienza può presumersi come il più qualificato ed

efficace. D'altra parte, l'art. 30 Cost. prevederebbe, al secondo

comma, e sempre riguardo alla sfera del diritto-dovere che si assume

leso, l'intervento solo sussidiario della pubblica autorità: ma gli

estremi di un tale intervento, ad avviso del giudice a quo, non

ricorrono nella specie, bensì soltanto là, dove i genitori risultino

incapaci di assolvere i compiti loro affidati. Il diritto del genitore

troverebbe poi un'implicita garanzia nell'altra disposizione

costituzionale (l'art. 29), che riconosce la famiglia come società

naturale fondata sul matrimonio, e la tutela nei confronti di

qualsiasi interferenza esterna, specialmente di quella statale;

b) in conseguenza dei rilievi sopra esposti si assume violato

anche il principio costituzionale di eguaglianza. I genitori sarebbero

discriminati in ragione della loro ritenuta attitudine di ostilità

verso l'aborto, e perciò dei convincimenti religiosi o morali che

possono guidarli nell'esercizio della potestà sui figli.

Discriminazione, si osserva, tanto più ingiustificata, in quanto i

motivi che ostano alla consultazione dei genitori, sottratti al

sindacato del giudice, risultino dalle sole ed interessate affermazioni

della gestante;

c) denuncia la violazione dell'art. 3 Cost., ma da diversa

visuale, anche il Giudice tutelare di Torino. Si legge, infatti, nel

relativo provvedimento di remissione, che la presente questione è

proposta alla Corte dopo che altri giudici hanno impugnato, in

riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., il regime dell'interruzione

volontaria della gravidanza, com'è previsto dall'art. 4 della legge e

dalle connesse disposizioni. Le censure mosse in questa sede all'art.

12 - avverte quindi il giudice a quo - vengono in considerazione solo

nell'ipotesi in cui la Corte non ritenga la fondatezza degli incidenti

di illegittimità, che riguardano, nei termini sopra indicati, gli

altri aspetti della normativa in disamina. In tal caso, si delinea -

sotto più di un riguardo, egli asserisce - un'illegittima disparità

di discipline:

c 1) in primo luogo il congegno dell'art. 12 discriminerebbe tra

le gestanti maggiorenni e le minorenni, ponendo soltanto queste ultime

"nella condizione di dover accettare una maternità non desiderata,

per il concorrere della volontà contraria vuoi dei genitori vuoi del

tutore". Simile risultato, vien dedotto, non si giustifica in

considerazione del limite gravante in via generale sulla capacità di

agire del minore. Si tratterebbe, invece, della scelta di uno status,

personalissima e necessariamente riservata alla gestante, diversamente

dai casi correnti nel vario ambito in cui venga in rilievo un

interesse oggettivamente individuabile del minore, e al genitore o al

tutore tocchi solo di apprezzare il modo più opportuno per

raggiungerlo.

La ingiustificatezza della soluzione sancita nell'art. 12 sarebbe

poi comprovata da altre osservazioni. Nel sistema della legge, si

dice, la procedura abortiva è incentrata sul principio di

autodeterminazione della gestante: lo stesso padre non è in alcun

modo legittimato ad impedire la soppressione del concepito; mentre,

nel caso della minore, si faculterebbe ad impedire l'interruzione

della gravidanza chi ha con il nascituro un rapporto più lontano, o

nessun rapporto di parentela. Si aggiunge che il Giudice tutelare è

chiamato a sindacare nel merito le ragioni addotte dalla minore e non

può in siffatta indagine non valutare le ipotesi giustificative

dell'aborto, configurate nell'art. 4, in conformità del principio

proclamato nell'art. 1 della stessa legge ("Lo Stato tutela la vita

umana fin dall'inizio"), nonché delle prescrizioni enunciate da questa

Corte, con la sentenza n. 27 del 1975, in ordine alla liceità penale

del solo aborto terapeutico. Di qui fa discendere che, se da un canto

non vi è controllo o sostanziale impedimento della determinazione di

abortire, manifestata dalla gestante maggiorenne, dall'altro

l'identica istanza della minore cede, di fronte il diritto alla vita

del concepito, quante volte il Giudice tutelare non accerti una

sottostante situazione necessitata di grave pericolo per la salute

della donna;

c 2) diseguale, poi, sarebbe il trattamento delle stesse minori,

le quali vogliano, a parità di condizioni, interrompere la

gravidanza, ma possono, o no, riuscire in questo intento, secondo le

convinzioni e considerazioni che conducono genitori o tutori a

consentire l'aborto, o viceversa ad impedirlo.

3. - Dal Giudice tutelare di Cuneo si denunzia anche l'art. 4

della legge, in quanto l'art. 12 presupporrebbe le condizioni ivi

stabilite, per asserito contrasto con gli artt. 2 e 31 Cost. Il

disposto dell'art. 4 sancirebbe il diritto garantito al concepito

anche attraverso la tutela della maternità, con l'ulteriore

conseguenza di disattendere le indicazioni, sopra accennate, della

sentenza n. 27 del 1975.

4. - La questione sollevata dal Giudice tutelare di Cuneo, si

distingue dalle altre, per investire, come si è detto, l'art. 4.

Giova pertanto al corretto esame della specie considerarla per prima.

La citata disposizione sarebbe presupposta dall'art. 12; essa è

tuttavia di carattere generale e prevede le circostanze che vanno in

ogni caso accusate dalla gestante nel promuovere la procedura

abortiva. La rilevanza della questione, così formulata, è di "tutta

evidenza", afferma il giudice a quo: dipendendo a suo avviso dal

censurato art. 4 "anche l'utilità di sentire la donna, di cui appunto

si contesta, maggiorenne o minorenne che sia, la facoltà di decidere

sulla sorte di suo figlio". In punto di fatto, detto Giudice non ha

ancora sentito la minore, ma soltanto visto la relazione trasmessagli

dal consultorio familiare di Cuneo.

Il permanere, o no, in vigore della norma censurata rivestirebbe

dunque un significato strumentale rispetto alla decisione rimessa al

Giudice tutelare, anzi, rispetto allo stesso instaurarsi del

procedimento, che si svolge davanti a detto organo: perciò si ritiene

che in seguito ad un'eventuale dichiarazione di illegittimità

costituzionale, venga meno l'"utilità" di udire la minore, (per poi

espletare il procedimento, e adottare il provvedimento previsti dalla

legge). L'assunto, però, non è fondato. Posto che l'art. 4 fosse

dichiarato illegittimo, e dalla pronunzia resa in tal senso dalla

Corte scaturissero altre previsioni giustificative dell'interruzione

della gravidanza, non per questo verrebbe nella specie a cadere la

norma che prescrive l'audizione della gestante. Riguardo alla quale,

proprio in ragione della minore età, resterebbe, invero, anche allora

fermo il requisito che la decisione di interrompere la gravidanza -

non importando quali circostanze la legge consenta alla donna di

accusare a questo riguardo - sia autorizzata, come attualmente si

prevede, dal Giudice tutelare. Difettando la prospettata rilevanza,

la questione deve essere dichiarata inammissibile.

5. - Quanto alle censure mosse negli altri provvedimenti di

remissione all'art. 12, esse vanno disattese, sotto tutti i profili

dedotti.

Non sussiste, anzitutto, la lamentata lesione dell'art. 30 Cost.

Il giudice a quo, va subito precisato, non nutre alcun dubbio sulla

costituzionalità del previsto intervento del Giudice tutelare, che

del resto egli assume conforme al sistema del codice civile. Il vizio

della norma impugnata starebbe, quindi, soltanto in ciò: che, quando

una minorenne richieda di interrompere la gravidanza senza averne

informato i genitori, questi non sono obbligatoriamente sentiti nel

corso del procedimento; ovvero, in subordine, che basta ad impedire la

consultazione dei genitori l'avversione di principio alle pratiche

abortive, loro imputata per via di note o presumibili opinioni morali

o religiose. Non si riflette, tuttavia, che se la consultazione del

genitore non è prescritta, essa non è nemmeno esclusa, ma lasciata

alla valutazione del consultorio, della struttura socio - sanitaria o

del medico di fiducia: e in definitiva, ciò che più importa, al

prudente apprezzamento del giudice. Soluzione, questa, che,

quand'anche sancita in deroga alla comune previsione di una qualche

presenza o consultazione del genitore nel sistema dei procedimenti

avanti l'organo anzidetto, o analoghi altri, sarebbe pur sempre

legittima: perché giustificata dall'intento, nettamente perseguito

dal legislatore, di prevenire, prima ancora che reprimere penalmente,

l'aborto clandestino. Nel caso in esame non soltanto è a questo fine

garantita, come per tutte le gestanti, la riservatezza della

procedura; si prevede altresì che il genitore della minore possa non

essere sentito: ma ciò quando, valutate le circostanze della specie e

la serietà dei motivi richiesti al riguardo dalla legge, sia

ragionevole presumere che il doverlo consultare aggravi il rischio,

appunto, del ricorso all'aborto clandestino. Siffatta cautela serve,

peraltro, a fugare le remore che la minore possa, dal canto suo,

intrattenere circa il rispetto delle prescritte procedure.

Il disposto della statuizione censurata non è, dunque, quello che

si prospetta nell'ordinanza di rinvio. L'esercizio del diritto -

dovere sancito nell'art. 30 non è precluso, ma è consentito, dove il

Giudice tutelare abbia motivo di ritenere operante, nella specie,

l'insostituibile rapporto affettivo che dovrebbe stabilmente legare i

figli ai genitori, e di dedurne che questi, una volta consultati,

soccorrerebbero la gestante nel frangente in cui essa versa. Sempre

che ricorra l'ipotesi ora considerata, nulla toglie, poi, che

l'ausilio paterno possa esplicarsi, secondo i convincimenti morali e

religiosi di chi esercita la potestà, anche nel senso di sconsigliare

l'aborto e di indurre la minore ad un responsabile accettazione della

maternità. Esclusa la prospettata violazione dell'art. 30 Cost., deve

aggiungersi che, in ordine alla consultazione dei genitori, non si è

adottato alcun criterio lesivo del principio di eguaglianza.

6. - Parimenti, l'art. 3 Cost. non risulta vulnerato da alcuna

ingiustificata discriminazione fra gestanti maggiorenni e minorenni,

ovvero da altra disparità di trattamento in seno alla cerchia di

queste ultime. Così, si è visto, ritiene invece il Giudice tutelare

di Torino. La questione è sollevata, com'è sopra spiegato, in quanto

la Corte non ritenga l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 e

delle connesse disposizioni dell'attuale legge, oggetto di censura da

parte di altri giudici. Ora, con sentenza n. 108/81 è stata dichiarata

l'inammissibilità (per difetto di rilevanza) delle suddette altre

questioni di legittimità costituzionale. Ciò posto, va considerato

che nel presente giudizio non si denunzia l'art. 4, né altra norma

intesa a disciplinare in generale l'interruzione della gravidanza.

Ché anzi, si è già precisato, per poter sollevare l'incidente in

esame il giudice a quo presuppone necessariamente la perdurante

efficacia di dette disposizioni, in quanto la Corte non ne abbia

pronunziato l'illegittimità costituzionale. La presunta illegittimità

della vigente normativa risulterebbe, occorre avvertire, dall'aver il

legislatore previsto che la richiesta dell'interruzione della

gravidanza, se avanzata da una minore degli anni diciotto, sia

subordinata all'assenso di chi esercita sulla gestante la potestà o

la tutela, o vada altrimenti autorizzata dal Giudice tutelare. Così

prospettata, la lesione del principio costituzionale di eguaglianza

consisterebbe, allora, nella seguente diversità di discipline: la

maggiorenne che promuove la procedura abortiva ex art. 4 ottiene,

espletatesi le prescritte modalità, il certificato che la abilita al

ricovero e all'interruzione della gravidanza presso una delle sedi

autorizzate; mentre la minorenne non può conseguire lo stesso

risultato, senza l'intervento di chi debba integrarne la volontà. Si

osserva, infatti, che la denunziata disparità di trattamento "non

viene meno, facendo riferimento alla generale situazione del minore,

la cui capacità di agire non può che essere, per la differente

situazione di sviluppo fisico e psichico, necessariamente vincolata

dall'intervento di persone cui è dato di operare nel suo interesse".

Questo perché il nostro caso sarebbe diverso dagli altri, che

riguardano l'educazione, l'istruzione e le altre sfere in cui,

nell'interesse del minore, genitori o tutori normalmente intervengono.

Da un canto, quindi, si presuppone il diritto di ogni gestante ad

ottenere - al termine della procedura da essa promossa, e permanendo

la determinazione di abortire - il certificato che è titolo

giustificativo dell'interruzione della gravidanza; dall'altro, si

lamenta che all'esercizio di detto diritto da parte della minore sia

posto un limite - quello, precisamente, che vien rimosso dall'assenso

del genitore o del tutore, ovvero dal provvedimento del Giudice

tutelare, secondo i casi - fuori dell'ambito in cui si suppone debba

operare il generale criterio discretivo della capacità di agire, che

ha riguardo all'età del soggetto. Ora, di questo criterio si

riconosce la piena ed evidente razionalità. Si vorrebbe tuttavia

contestarne l'applicazione al caso dell'interruzione della gravidanza;

ma non si vede, così ragionando, che si tratta di una discrezionale

valutazione del legislatore, la quale non può certo ritenersi

ingiustificata, se solo si pon mente alla delicatezza e serietà della

scelta che viene in considerazione nella specie, e alla sua incidenza

sullo stato di salute, e sulle stesse condizioni di vita, anche

future, della minore. Ai fini del presente giudizio, non importa,

d'altra parte, alla stregua di quali parametri o principi il Giudice

tutelare svolga l'indagine che qui gli è demandata. Questo è un punto

sul quale il giudice a quo ha ritenuto di dover immorare. Esso non

tocca, però, l'interpretazione della norma in esame sotto il profilo -

qual è isolato nella censura afferente all'art. 12 -

dell'ingiustificatezza, che si ravvisa nella stessa previsione

dell'intervento del Giudice tutelare (come, del resto, dell'assenso

del genitore o del tutore). La questione è propriamente, occorre

ricordare, così posta: se il disporre che la volontà della minore

sia integrata, nelle forme sopra viste, concreti - a prescindere dai

criteri che a tal fine possono soccorrere il genitore, il tutore o,

nell'ipotesi in parola, il giudice - l'asserita violazione del

principio di eguaglianza. Le considerazioni già svolte escludono,

tuttavia, che le minorenni siano, per il vincolo gravante sulla loro

capacità di agire, illegittimamente discriminate rispetto alle altre

gestanti. Il che assorbe gli ulteriori rilievi, con i quali si deduce

un'illegittima disparità di trattamento delle stesse minori. Se

queste ultime gestanti - anche a parità di condizioni, come si assume

- sono impedite ovvero assecondate nell'intento di abortire, secondo

il convincimento di chi ne integra la volontà, ciò consegue

all'applicazione della norma censurata, ma non vulnera in alcun senso

il precetto dell'art. 3 Cost. Si deve quindi concludere che la

questione non è fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194,

sollevata dal Giudice tutelare di Cuneo, con l'ordinanza in epigrafe,

in riferimento agli artt. 2 e 31 Cost.;

b) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978,

sollevata dal Pretore di Verona, con l'ordinanza in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 30 Cost.;

c) non fondata, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978, sollevata dal Giudice

tutelare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento

all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE

STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:109 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari