Art. 17 aborto
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
Abrogato dal 6 aprile 2018
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
Abrogato dal 6 aprile 2018
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194, censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d'ufficio, invece che a querela di parte, diversamente da quanto prevede l'art. 590 del codice penale per le lesioni personali gravissime. La scelta del regime di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità. In questa prospettiva, la scelta della procedibilità d'ufficio per il delitto di interruzione colposa della gravidanza si risolve in un'opzione di politica legislativa, che si sottrae a una possibile censura di legittimità costituzionale. Inoltre, in seguito alla riforma attuata con la legge n. 194 del 1978, non può utilmente proporsi una comparazione tra l'aborto colposo e le lesioni personali colpose, poichè l'aborto colposo è configurato come un reato autonomo, rispetto al quale vengono in rilievo, oltre all'integrità psico-fisica della donna, altri interessi costituzionalmente garantiti, quali quelli relativi alla protezione della maternità, e alla tutela del concepito, desumibile dall'art. 2 Cost. - Sulla sindacabilità, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, delle valutazioni discrezionali del legislatore solo per vizio di manifesta irrazionalità v., ex plurimis , sentenze n. 274 del 1997 e n. 7 del 1987; ordinanze n. 91 del 2001 e n. 354 del 1999; con specifico riferimento al reato di lesioni personali, vedi ordinanze n. 178 del 2003 e n. 204 del 1988. - Sulla configurabilità dell'aborto colposo come un reato autonomo, rispetto al quale vengono in rilievo, oltre all'integrità psico-fisica della donna, altri interessi costituzionalmente garantiti, v. sentenze n. 35 del 1997 e n. 27 del 1975.
Art. 3 cost. · Art. 583 c.p. · Art. 590 c.p. · Art. 31 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1978 al 6 aprile 2018. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione da tra mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro e' punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla meta'. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e' aumentata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21
Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art17 · fonte del testo
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