Art. 25 fallimento — Poteri del giudice delegato

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Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita' della procedura e:

  • 1)riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;
  • 2)emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
  • 3)convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
  • 4)su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
  • 5)provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
  • 6)autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore;
  • 7)su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
  • 8)procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V. Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che abbia autorizzato, ne' puo' far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

Testo in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 25 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12584/2026

    4 maggio 2026

    In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in cui è parte il fallimento, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore compete, in via generale, all'autorità giudiziaria che ha proceduto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, trovando tale disciplina applicazione anche nei casi di ammissione ex lege del fallimento al beneficio ai sensi dell'art. 144 del medesimo d.P.R.; costituisce eccezione la competenza del giudice delegato, limitata all'ipotesi in cui i compensi gravino sulla procedura, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), l.fall., in ragione della necessità di una valutazione unitaria dell'attività svolta nell'interesse del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto competente il giudice delegato alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una società fallita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di compensi non gravanti sulla procedura, ma sull'Erario, con conseguente competenza del giudice del processo cautelare in cui l'attività era stata svolta).

    Art. 25 fallimento · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 83 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 144 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di maggio 2026, p. 69 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30216/2025

    16 novembre 2025

    Il giudice delegato, che abbia preso atto dell'opposizione dei creditori all'approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, non è incompatibile a comporre il collegio previsto dall'art. 116, ult. comma, l.fall., poiché la semplice conoscenza dei fatti non contrasta con il principio di terzietà, né sussiste alcuna preventiva decisione del medesimo giudice sulla res iudicanda da sottoporre al collegio, da ritenersi invece presupposto necessario per la violazione del principio di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante.

    Art. 25 fallimento · Art. 116 fallimento

    Rassegna di novembre 2025, p. 29 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 363/1998

    Questione infondata
    6 novembre 1998

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 4, del codice di procedura civile e degli artt. 23, 25, n. 1, e 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,…

    Art. 51 c.p.c. · Art. 23 fallimento · Art. 2 fallimento · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. 95 parole tolte, 150 parole aggiunte in 8 capoversi.

Il giudice delegato tolto: dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre aggiunto: esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarita' della procedura e:

2) emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonioaggiunto: , ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;

3) convoca il aggiunto: curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e tolto: quando lo ritiene opportuno aggiunto: ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

4) tolto: autorizza il curatore a nominare le aggiunto: su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' tolto: richiesta aggiunto: stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimentotolto: , salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;

5) provvede tolto: nel piu' breve termineaggiunto: , nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore aggiunto: e del comitato dei creditori;

6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenutotolto: ; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 35.aggiunto: . L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinatitolto: , e per i giudizi deve essere tolto: data aggiunto: rilasciata per ogni grado di essiaggiunto: . Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito agli avvocati nominati dal medesimo curatore;

7) tolto: sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore aggiunto: su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

8) procede tolto: con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, aggiunto: all'accertamento dei crediti e dei diritti reali aggiunto: e personali vantati dai terzi, tolto: e della relativa documentazione aggiunto: a norma del capo V. Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che abbia autorizzato, ne' puo' far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti. I provvedimenti del giudice delegato sono tolto: dati con decreto aggiunto: pronunciati con decreto motivato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art25 · fonte del testo

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