Art. 25 fallimento — Poteri del giudice delegato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre:

  • 1)riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;
  • 2)emette o provoca dalle competenti autorita' i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;
  • 3)convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno;
  • 4)autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera e' richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;
  • 5)provvede nel piu' breve termine sui reclami proposti contro gli atti del curatore;
  • 6)autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 35. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi;
  • 7)sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore;
  • 8)procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione. I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 17 luglio 2006

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 25 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12584/2026

    4 maggio 2026

    In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in cui è parte il fallimento, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore compete, in via generale, all'autorità giudiziaria che ha proceduto, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, trovando tale disciplina applicazione anche nei casi di ammissione ex lege del fallimento al beneficio ai sensi dell'art. 144 del medesimo d.P.R.; costituisce eccezione la competenza del giudice delegato, limitata all'ipotesi in cui i compensi gravino sulla procedura, ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6), l.fall., in ragione della necessità di una valutazione unitaria dell'attività svolta nell'interesse del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia che aveva ritenuto competente il giudice delegato alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore di una società fallita ammessa al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di compensi non gravanti sulla procedura, ma sull'Erario, con conseguente competenza del giudice del processo cautelare in cui l'attività era stata svolta).

    Art. 25 fallimento · Art. 82 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 83 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 144 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di maggio 2026, p. 69 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30216/2025

    16 novembre 2025

    Il giudice delegato, che abbia preso atto dell'opposizione dei creditori all'approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, non è incompatibile a comporre il collegio previsto dall'art. 116, ult. comma, l.fall., poiché la semplice conoscenza dei fatti non contrasta con il principio di terzietà, né sussiste alcuna preventiva decisione del medesimo giudice sulla res iudicanda da sottoporre al collegio, da ritenersi invece presupposto necessario per la violazione del principio di terzietà ed imparzialità dell'organo giudicante.

    Art. 25 fallimento · Art. 116 fallimento

    Rassegna di novembre 2025, p. 29 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di novembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 363/1998

    Questione infondata
    6 novembre 1998

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, n. 4, del codice di procedura civile e degli artt. 23, 25, n. 1, e 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,…

    Art. 51 c.p.c. · Art. 23 fallimento · Art. 2 fallimento · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari