Funzioni e responsabilita' del comitato dei creditori e dei suoi componenti Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.((Quando il comitato e' chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza.)) (( Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, oppure in caso di impossibilita' di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. )) Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile. L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024. 2 parole tolte, 66 parole aggiunte.

… o mediante consultazioni telematiche, purche' sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto. tolto: Inaggiunto: Quando il comitato e' chiamato a esprimere pareri non vincolanti, il parere si intende favorevole se non viene comunicato al curatore nel termine di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al presidente, o nel diverso termine assegnato dal curatore in caso di urgenza. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, tolto: o aggiunto: oppure in caso di impossibilita' di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato. Il comitato …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art140 · fonte del testo

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