Art. 39 — Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
[1]Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b)
[2]e c)
[3]sono sostituite dalle seguenti: «a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
- b)ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- c)ruolo degli ispettori tecnici;»;
- b)all'articolo 3:
- 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;
- 2)al comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;
- c)all'articolo 4:
- 1)alla rubrica ed al comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»;
- 2)dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali.». 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale:
- a)che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
- b)sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
- d)all'articolo 5, comma 1, le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti» e le parole: «scuola dell'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «scuola secondaria di secondo grado»;
- e)all'articolo 8, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
- f)l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
- a)vice sovrintendente tecnico;
- b)sovrintendente tecnico;
- c)sovrintendente capo tecnico.»;
- g)all'articolo 10:
- 1)alla rubrica ed al comma 1 le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»;
- 2)al comma 3 le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»;
- 3)dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale:
- a)che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
- b)sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
- h)all'articolo 11:
- 1)al comma 1, alinea, le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»;
- 2)alla lettere a) e b) del comma 1 le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»;
- 3)alla lettera b) del comma 1 le parole: «vice revisori» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendenti»;
- 4)ai commi 4 e 5 ed alla rubrica le parole: «vice revisore» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendente»;
- i)all'articolo 12:
- 1)al comma 1, lettera c), le parole: «ruolo degli operatori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti e assistenti»;
- 2)al comma 4 le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»;
- l)all'articolo 13:
- 1)alla rubrica la parola «revisore» e' sostituita dalla seguente: «sovrintendente»;
- 2)al comma 1: 2.1. la parola «revisore» e' sostituita dalla seguente: «sovrintendente»; 2.2. le parole «vice revisori» sono sostituite dalle seguenti: «vice sovrintendenti»; 2.3. le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
- m)all'articolo 14:
- 1)alla rubrica le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»;
- 2)al comma 1: 2.1. le parole: «revisore capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo»; 2.2. le parole: «merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «merito assoluto»; 2.3. la parola: «revisori» e' sostituita dalla seguente: «sovrintendenti»; 2.4. le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni;
- n)l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Ruoli degli ispettori tecnici). - 1. I ruoli degli ispettori tecnici si distinguono come segue:
- a)ruolo degli ispettori biologi;
- b)ruolo degli ispettori informatici. 2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche:
- a)vice ispettore tecnico;
- b)ispettore tecnico;
- c)ispettore capo tecnico;
- d)ispettore superiore tecnico;
- e)sostituto direttore tecnico.»;
- o)all'articolo 16:
- 1)alla rubrica ed ai commi 1, 3 e 4 le parole: «ruoli dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli degli ispettori»;
- 2)al comma 5, le parole: «qualifica di perito superiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualifica di sostituto direttore tecnico»;
- 3)dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. Gli stessi svolgono compiti di coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istituzionali. 5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis il personale:
- a)che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
- b)sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
- p)all'articolo 17, alla rubrica ed al comma 1, le parole: «ruoli dei periti» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli degli ispettori»;
- q)all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 9 e 10 le parole: «vice perito» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore»;
- r)all'articolo 19, comma 4, le parole: «direttore generale del personale e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore generale del personale e delle risorse»;
- s)all'articolo 20:
- 1)alla rubrica la parola: «perito» e' sostituita dalla seguente: «ispettore»;
- 2)al comma 1: 2.1. la parola: «perito» e' sostituita dalla seguente: «ispettore tecnico»; 2.2. le parole: «vice perito» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
- t)all'articolo 21:
- 1)alla rubrica le parole: «perito capo» e' sostituita dalla seguente: «ispettore capo»;
- 2)al comma 1: 2.1. le parole «perito capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico»; 2.2. la parola «perito» e' sostituita dalla seguente: «ispettore tecnico»;
- u)l'articolo 22 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Promozione a ispettore superiore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico.»;
- v)dopo l'art. 22 e' inserito il seguente: «Art. 22-bis (Promozione a sostituto direttore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse. 3. La nomina alla qualifica di sostituto direttore tecnico e' conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito temporale.»;
- z)l'articolo 23 e' abrogato;
- aa)all'articolo 24:
- 1)la lettera a) del comma 2 e' abrogata;
- 2)alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente alla frequenza del corso di formazione»;
- 3)dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) direttore tecnico coordinatore superiore.»;
- bb)all'articolo 27:
- 1)ai commi 1 e 3 le parole: «vice direttori tecnici in prova» sono sostituite dalle seguenti: «direttori tecnici»;
- 2)al comma 1 le parole: «l'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «la Scuola superiore dell'esecuzione penale»;
- 3)al comma 3 le parole: «vice direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico capo»;
- cc)gli articoli 28 e 29 sono abrogati;
- dd)l'articolo 30 e' sostituito dal seguente: «Art. 30 (Promozione a direttore tecnico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica.»;
- ee)dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: «Art. 30-bis (Promozione a direttore tecnico coordinatore superiore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
- ff)all'articolo 32:
- 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.»;
- 2)al comma 3 le parole: «ruolo degli operatori » sono sostituite dalle seguenti: «ruolo degli agenti ed assistenti»;
- 3)al comma 4: 3.1. le parole: «ruolo dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti»; 3.2. le parole: «ruolo del perito» sono sostituite dalle seguenti «ruolo degli ispettori»;
- gg)all'articolo 34:
- 1)al comma 1, dopo le parole: «presso lo stesso dipartimento» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra i funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di fine anno.»;
- 2)il comma 2 e' abrogato;
- 3)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori»;.
- 4)al comma 6: 4.1. le parole: «dei ruoli tecnici direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo dei direttori tecnici»; 4.2. le parole: «per il ruolo direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «per il personale della carriera dei funzionari»; 4.3. dopo le parole: «21 maggio 2000, n. 146» sono aggiunte le seguenti: «previste dall'articolo 14, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, e 4-quinquies del medesimo decreto».
Testo vigente dal 22 giugno 2017
