Art. 9 — Avanzamento
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1045, comma 1:
- 1)alla lettera b), dopo le parole: «da un generale di» sono inserite le seguenti: «corpo d'armata o di» e le parole: «o di brigata» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo normale»;
- 2)alla lettera c), dopo la parola: «cinque» sono inserite le seguenti: «generali di brigata o»;
- 3)la lettera d) e' soppressa;
- 4)alla lettera e), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata o» e le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
- 5)alla lettera e-bis), dopo le parole: «da un» sono inserite le seguenti: «generale di brigata o»;
- b)all'articolo 1097:
- 1)al comma 1: 1.1) all'alinea, dopo la parola: «ufficiali», sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; 1.2) alla lettera a), le parole: «, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse; 1.3) alla lettera b), le parole: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse;
- 2)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene:
- a)ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano;
- b)a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.»;
- c)all'articolo 1226-bis, comma 1, le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico-logistico e forestale» sono soppresse;
- d)all'articolo 1231, comma 1:
- 1)dopo la parola: «laurea» e' inserita la seguente: «magistrale»;
- 2)dopo la parola: «capitano» sono inserite le seguenti: «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.»;
- 3)le lettere a) e b) sono soppresse;
- e)all'articolo 1269, il comma 2 e' sostituto dal seguente: «2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai fini dell'avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di servizio.»;
- f)il quadro I della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 10, 11 e 12 allegate al presente decreto;
- g)il quadro II della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 13 e 14 allegate al presente decreto;
- h)il quadro III della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 15, 16 e 17 allegate al presente decreto;
- i)il quadro IV della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IV di cui alla tabella 18 allegata al presente decreto;
- l)il quadro V della tabella 4 e' sostituito dalla tabella 4 - quadro V di cui alla tabella 19 allegata al presente decreto.
Testo vigente dal 22 giugno 2017
