Art. 20 — Stato giuridico
All'articolo 979 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nella rubrica, dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «e dei vice brigadieri»;
- b)al comma 1, dopo le parole: «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776».
Testo vigente dal 22 giugno 2017
