Art. 28 — Disposizioni transitorie in materia di formazione
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2206, comma 1, lettera b), dopo la parola: «normale» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera a)»;
- b)dopo l'articolo 2206-bis e' inserito il seguente: «Art. 2206-ter (Formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti al 1° gennaio 2017 puo' partecipare al concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di cui all'articolo 683, comma 4, lettera a).».
Testo vigente dal 22 giugno 2017
