Art. 12 — Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) ruoli dei funzionari tecnici»;
- b)all'articolo 15, comma 2, lettera e), le parole «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;
- c)all'articolo 22-bis:
- 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a sostituto commissario tecnico»;
- 2)ai commi 1 e 3 le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;
- d)all'articolo 24:
- 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ruolo dei funzionari tecnici»;
- 2)al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei funzionari tecnici»;
- 3)al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
- c)commissario tecnico capo»;
- 4)al comma 2, la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: «d-bis) direttore tecnico superiore»;
- e)all'articolo 25, commi 1 e 4 le parole: «ruoli dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli dei funzionari tecnici»;
- f)all'articolo 26:
- 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici»;
- 2)al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: « ruolo dei funzionari tecnici»;
- g)all'articolo 27:
- 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici»;
- 2)ai commi 1 e 3 le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «commissari tecnici»;
- 3)al comma 3 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;
- h)all'articolo 30, comma 1 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;
- i)all'articolo 30-bis:
- 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a direttore tecnico superiore»;
- 2)al comma 1 le parole: «direttore tecnico coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico superiore»;
- l)all'articolo 32, commi 2 e 4, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: « funzionari tecnici»;
- m)all'articolo 34, commi 1 e 6, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari tecnici»;
- n)all'articolo 34, comma 5, le parole: «dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti». La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 17» e dalla «TABELLA 18», allegate al presente decreto.
Testo vigente dal 2 novembre 2018
