Art. 22 — Formazione e addestramento
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 703, al comma 1, la lettera f) e' soppressa;
- b)all'articolo 707:
- 1)al comma 1, lettera b), le parole: «di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;
- 2)dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
- c)all'articolo 708, al comma 1-bis l'ultimo periodo e' soppresso;
- d)all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola: «arruolamento» e' sostituita dalle seguenti: «inizio del corso».
Testo vigente dal 22 giugno 2017
