All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole: «ferma restando la possibilita' di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' attribuito il comando di piccole unita'»;
- b)al comma 3, le parole: «il comando di piccole unita'» sono soppresse;
- c)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' fra quelli di cui al comma precedente.».
Testo vigente dal 22 giugno 2017
