Art. 24 — Avanzamento
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1310, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'appuntato scelto puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale»;
- b)all'articolo 1311:
- 1)al comma 1, le parole: «cinque anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni e sei mesi di anzianita' nel grado»;
- 2)al comma 3, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
- 3)al comma 4, primo periodo, le parole: «di servizio o» sono soppresse e le parole: «sentito il parere della» sono sostituite dalle seguenti: «previo giudizio di idoneita' espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla»;
- 4)dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.»;
- c)dopo l'articolo 1325-ter, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del presente decreto, e' inserito il seguente: «Art. 1325-quater (Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti che:
- a)hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
- b)non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c)nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- d)nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero". 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1. 3. Per il personale:
- a)sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
- b)escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».
Testo vigente dal 22 giugno 2017
