Art. 34 — Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) carriera dei funzionari;»;
- b)all'articolo 4, comma 4-bis, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
- c)all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)al comma 1 dopo le parole «svolge mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse»;
- 2)al comma 4-bis, la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «sei»;
- d)all'articolo 13 la parola «cinque» e' sostituita dalla seguente «quattro»;
- e)all'articolo 21 la parola «sette» e' sostituita dalla seguente: «sei»;
- f)all'articolo 22 la parola «nove» e' sostituita dalla seguente «otto»;
- g)all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)al comma 1 le parole «i ruoli dei direttori tecnici si distinguono» sono sostituite dalle seguenti: «la carriera dei funzionari tecnici si distingue»;
- 2)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche: a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; b) commissario capo tecnico; c) dirigente aggiunto tecnico; d) dirigente tecnico; e) primo dirigente tecnico»;
- h)all'articolo 25, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico e' attribuito l'incarico di direttore del laboratorio centrale del DNA.»;
- i)all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)alla rubrica le parole «ai ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera»;
- 2)al comma 1 le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera»;
- l)all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)nella rubrica le parole «nei ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera»;
- 2)al comma 1 le parole «dall'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale»;
- m)all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)alla rubrica le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico»;
- 2)al comma 1 le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico» e le parole «commissario tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
- n)all'articolo 30-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)alla rubrica le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico»;
- 2)al comma 1 le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente tecnico» e le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente aggiunto tecnico»;
- o)dopo l'articolo 30-bis e' inserito il seguente: «Art. 30-ter (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico di Polizia penitenziaria si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di dirigente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1 luglio e dal 1 gennaio successivi»;
- p)all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)al comma 2 le parole «ai ruoli dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;
- 2)al comma 4 le parole «dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;
- q)la «tabella A», allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162, e' sostituita dalla tabella A di cui alla «tabella 15» allegata al presente decreto legislativo.
Testo vigente dal 5 febbraio 2020
