Art. 21 — Avanzamento
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1297, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al brigadiere capo puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.»;
- b)all'articolo 1298, comma 1, alinea, le parole: «avviene:» sono sostituite dalle seguenti: «ai gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianita'.» e le lettere a) e b) sono soppresse;
- c)l'articolo 1299 e' sostituito dal seguente: «Art. 1299 (Periodi minimi di permanenza nel grado). - 1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianita' a brigadiere e brigadiere capo, e' stabilito in 5 anni.»;
- d)l'articolo 1300 e' abrogato;
- e)dopo l'articolo 1325-bis, introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del presente decreto e' inserito il seguente: «1325-ter (Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri). - 1. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo che:
- a)hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado;
- b)non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c)nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente;
- d)nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del «rimprovero». La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. Per il personale:
- a)sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica e' conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta;
- b)escluso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettere c) e d), la qualifica e' conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».
Testo vigente dal 22 giugno 2017
