Art. 4 — Dotazioni complessive
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 800:
- 1)al comma 1, la parola: «complessiva» e' sostituta dalla seguente: «organica», le parole: «dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse e la parola: «4.188» e' sostituita dalla seguente: «4.207»;
- 2)al comma 2, le parole: «e dei periti e' fissata in 30.979» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 30.956» e le parole: «di cui 13.920 marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e periti superiori» sono soppresse;
- 3)al comma 3, le parole: «e dei revisori e' fissata nel numero massimo di 21.182» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 21.701»;
- 4)al comma 4, la parola: «dotazione» e' sostituita dalla seguente: «consistenza» e le parole: «e degli operatori e collaboratori e' costituita da 65.464» sono sostituite dalle seguenti: «e' di 58.877»;
- 5)dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.»;
- b)all'articolo 826, al comma 1:
- 1)all'alinea, le parole: «506 unita', di cui 463» sono sostituite dalle seguenti: «505 unita'»;
- 2)alla lettera a), la parola: «colonnelli» e' sostituita dalle seguenti: «generali di brigata»;
- 3)alla lettera b), la parola: «5» e' sostituita dalla seguente: «6»;
- 4)alla lettera d), la parola: «170» e' sostituita dalla seguente: «169»;
- 5)alla lettera e), la parola: «159» e' sostituita dalla seguente: «157»;
- 6)alla lettera f), la parola: «170» e' sostituita dalla seguente: «171»;
- c)all'articolo 827, comma 1:
- 1)alla lettera e), le parole: «marescialli nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «ispettori»;
- 2)alla lettera f), le parole: «brigadieri nei vari gradi» sono sostituite dalla seguente: «sovrintendenti»;
- d)all'articolo 828, comma 1, alla lettera f) la parola: «subalterni» e' sostituita dalla seguente: «inferiori»;
- e)all'articolo 829, comma 1;
- 1)all'alinea, la parola: «96» e' sostituita dalla seguente: «94»;
- 2)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) generale di divisione o brigata: 1»;
- 3)la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) ufficiali inferiori: 17»;
- 4)dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) ispettori: 76.»;
- f)all'articolo 830, comma 1:
- 1)all'alinea, la parola: «2.000» e' sostituita dalla seguente: «1.000»;
- 2)alla lettera a), la parola: «colonnelli» e' sostituita dalla seguente: «generali di brigata»;
- 3)dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) colonnelli: 1;»;
- 4)alla lettera b), la parola: «3» e' sostituita dalla seguente: «5»;
- 5)alla lettera c), la parola: «3» e' sostituita dalla seguente: «2»;
- 6)alla lettera d), la parola: «232» e' sostituita dalla seguente: «132»;
- 7)alla lettera e), la parola: «91» e' sostituita dalla seguente: «40»;
- 8)alla lettera f), la parola: «1.670» e' sostituita dalle seguenti: «819»;
- g)all'articolo 2212-quater:
- 1)al comma 1, le parole: «, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-quater, commi da 15 a 19,» sono soppresse;
- 2)dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all'articolo 2212-bis, comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli ispettori. 1-ter. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212-bis, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei sovrintendenti. 1-quater. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri. 1-quinquies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all'articolo 2212-bis, comma 5, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei periti. 1-sexies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all'articolo 2212-bis, comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale dei revisori. 1-septies. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui all'articolo 2212-bis, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unita' del ruolo forestale degli operatori e collaboratori.».
Testo vigente dal 22 giugno 2017
