Art. 3 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 1, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;
- b)all'articolo 20-quater, comma 1:
- 1)alla lettera a), le parole «che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica» sono soppresse;
- 2)alla lettera b), dopo le parole: «mediante concorso, espletato» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria»;
- c)all'articolo 22, le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;
- d)all'articolo 24:
- 1)al comma 5, le parole: «e di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «e di sostituto commissario tecnico»;
- 2)al comma 5-bis, le parole: «ai sostituti direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ai sostituti commissari tecnici»;
- e)all'articolo 25-quater, comma 6, le parole: «, a domanda», sono soppresse;
- f)all'articolo 31-quinquies:
- 1)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Promozione a sostituto commissario tecnico»;
- 2)al comma 1, le parole: «alla qualifica di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica di sostituto commissario tecnico»;
- g)all'articolo 44:
- 1)al primo comma le parole: «rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;
- 2)al quarto comma, dopo le parole: «Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte», sono inserite le seguenti: «da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o»; La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 2» e dalla «TABELLA 3», allegate al presente decreto.
Testo vigente dal 2 novembre 2018
