Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 821:
- 1)al comma 1: 1.1.) alla lettera b), la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «forestale»; 1.2.) alla lettera c), le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 1.3.) la lettera c-bis) e' soppressa;
- 2)al comma 2: 1.1) all'alinea, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»; 1.2) alla lettera a), le parole: «, specialita'» sono sostituite dalla seguente: «e»; 1.3) alla lettera b), le parole: «e psicologico» e «, specialita' psicologia» sono soppresse; 1.4) alla lettera c), dopo la parola: «sanitario» sono inserite le seguenti: «e psicologico» e dopo la parola: «veterinaria» sono aggiunte le parole: «, specialita' psicologia»;
- b)all'articolo 822:
- 1)nella rubrica, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
- 2)al comma 1, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
- c)all'articolo 823, comma 1:
- 1)alla lettera b) la parola: «22» e' sostituita dalla seguente: «24»;
- 2)alla lettera c) la parola: «80» e' sostituita dalla seguente: «82»;
- 3)alla lettera d) la parola: «465» e' sostituita dalla seguente: «470»;
- d)gli articoli 835 e 836 sono abrogati;
- e)all'articolo 915, al comma 2 le parole: «prevista dall'articolo 916» sono soppresse;
- f)all'articolo 952, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure di cui all'articolo 930. Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione».
Testo vigente dal 22 giugno 2017
