Art. 12 — Formazione e addestramento
Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 765:
- 1)al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis»
- 2)al comma 3, le parole: «comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis, lettere b) e c)» e la parola: «annuale» e' sostituta dalle seguenti: «superiore di qualificazione»;
- b)all'articolo 765-bis:
- 1)alla rubrica, dopo la parola: «specializzazione» sono inserite le seguenti: «e corso integrativo specialistico»;
- 2)al comma 1, le parole: «4-bis» sono sostituite dalle seguenti: «7, lettera a)»;
- 3)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Gli ispettori di cui alla riserva prevista all'articolo 683, comma 7, lettera b), al termine del corso di cui all'articolo 685, sono avviati a un corso integrativo specialistico le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
- c)all'articolo 767, la parola: «annuale», ovunque ricorre, e' sostituita dalle seguenti: «superiore di qualificazione».
Testo vigente dal 22 giugno 2017
