Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice, ((...)) dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili. Se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, il giudice indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione nelle forme previste dall'articolo 422 del codice di procedura penale. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 432/2001

    Questione infondata
    21 dicembre 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, censurato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui consente all’imputato di chiedere la definizione del processo con le forme del giudizio abbreviato anche quando l’istruzione dibattimentale deve essere rinnovata a seguito del mutamento dell’organo giudicante. Sulla base della 'ratiò complessiva che ispira la disciplina transitoria di cui al d.lgs. n. 51 del 1998, la norma non è affatto irragionevole in quanto le finalità deflative del dibattimento e di rapida definizione dei procedimenti pendenti si realizzano anche nel caso in cui l’imputato ha presentato la richiesta dopo la rinnovazione del dibattimento mentre la denunciata posizione di “vantaggio” di quest’ultimo, si sostanzia in una situazione di mero fatto, discendente dall’obiettiva esigenza di procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. - V. ordinanza n. 561/2000. A.M.M.

    Art. 223 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado · Art. 3 cost. · Art. 604 c.p.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 151/2001

    Questione infondata
    17 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui prevede che solo nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto l'imputato possa chiedere, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, il giudizio abbreviato. Infatti le norme transitorie contenute nel decreto legislativo n. 51 del 1998 non hanno alcun collegamento con la disciplina dell'istituto del patteggiamento introdotta dalla legge n. 479 del 1999, e le disposizioni censurate sono perciò irrilevanti rispetto all'applicazione dei nuovi termini di decadenza della richiesta di applicazione della pena, per il motivo assorbente che la legge che ha modificato tali termini non era ancora venuta ad esistenza. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000. M.R.

    Art. 446 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 224 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 560/2000

    Questione infondata
    20 dicembre 2000

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 224 e 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, relative alla mancata previsione della possibilità, per l'imputato, di presentare in dibattimento richiesta di applicazione della pena anche nei giudizi instaurati successivamente alla data (2 giugno 1999) di entrata in efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998 e pendenti alla data (2 gennaio 2000) di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, allorché l'udienza preliminare sia stata celebrata nella vigenza della normativa precedente, ovvero l'imputato, avendo proposto opposizione a decreto penale dopo il 2 giugno 1999, ma prima del 2 gennaio 2000, non abbia formulato espressa richiesta di patteggiamento con l'atto di opposizione, sollevate, rispettivamente, in riferimento agli articoli 3 e 24 nonché 3, 24 e 111 della Costituzione, per irrilevanza delle disposizioni censurate rispetto all'applicazione dei nuovi termini di decadenza della richiesta di applicazione della pena, in quanto le norme transitorie contenute nel decreto legislativo n. 51 del 1998 non hanno alcun collegamento con la disciplina, successiva, dell'istituto del patteggiamento, introdotta dalla legge n. 479 del 1999. A.G.

    Art. 446 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 gennaio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1998 al 2 gennaio 2000. 6 parole tolte.

Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, se l'imputato, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, chiede il giudizio abbreviato, il giudice, tolto: acquisito il consenso del pubblico ministero,aggiunto: ... dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art223 · fonte del testo

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