Corte costituzionale

Ordinanza n. 432/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione

del giudice unico di primo grado), promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, dal tribunale di Bari con ordinanza emessa il

29 novembre 2000, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51, recante "Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado", nella parte in cui consente all'imputato di

chiedere la definizione del processo con le forme del giudizio

abbreviato anche quando l'istruzione dibattimentale deve essere

rinnovata a seguito del mutamento dell'organo giudicante;

che il rimettente premette: che nel corso dell'istruzione

dibattimentale erano stati disposti vari rinvii, sino a che il

tribunale, rilevata la diversa composizione del collegio, disponeva

la rinnovazione del dibattimento, che l'imputato, prima dell'inizio

della nuova istruzione dibattimentale, chiedeva il giudizio

abbreviato a norma dell'art. 223 del decreto legislativo n. 51 del

1998, che tale richiesta era legittima, in quanto il processo era

pendente alla data del 2 giugno 1999 e l'istruzione dibattimentale

doveva nuovamente avere inizio;

che il giudice a quo esclude che la norma transitoria possa

essere interpretata nel senso che la richiesta di giudizio abbreviato

deve essere proposta solo prima che sia iniziata per la prima volta

l'istruzione dibattimentale, in quanto tale interpretazione appare

inconciliabile con il tenore letterale della norma in esame;

che ad avviso del rimettente la disciplina censurata si pone

in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto consente all'imputato di

essere rimesso in termini per presentare richiesta di giudizio

abbreviato a seguito di "un accadimento meramente accidentale e non

ascrivibile a comportamento processuale di alcuna delle parti", e di

usufruire senza alcuna "giustificazione logica" di un trattamento

irragionevolmente diverso, e più favorevole, rispetto all'imputato

per il quale non vi è stato mutamento dell'organo collegiale nel

corso dell'istruttoria dibattimentale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, rilevando

che il rimettente avrebbe dovuto privilegiare l'interpretazione

secondo cui l'imputato può presentare la richiesta di giudizio

abbreviato solo prima che abbia avuto inizio per la prima volta

l'istruzione dibattimentale.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51, per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto consente

all'imputato di presentare richiesta di giudizio abbreviato anche

quando l'istruzione dibattimentale deve essere rinnovata a seguito

del mutamento della composizione dell'organo giudicante;

che tale disciplina riserverebbe all'imputato un trattamento

irragionevolmente diverso e più favorevole rispetto alle situazioni

in cui non si è verificato alcun mutamento della composizione

dell'organo giudicante;

che la norma censurata risponde alle finalità deflative che

ispirano il Capo XIII del decreto legislativo n. 51 del 1998,

dedicato alle disposizioni transitorie e finali, volte ad assicurare,

in concomitanza con l'entrata in funzione del giudice unico di primo

grado, "la rapida trattazione e definizione dei procedimenti

pendenti" (così la Relazione che accompagna il decreto);

che, in particolare, il legislatore ha inteso perseguire tali

obiettivi "attraverso il recupero dell'operatività dei riti

alternativi al dibattimento [...], tramite una sorta di "rimessione

in termini" per la relativa richiesta", stabilendo, quanto al

giudizio abbreviato, che l'imputato possa formulare la richiesta sino

all'inizio dell'istruzione dibattimentale;

che le finalità deflative del dibattimento e di rapida

definizione dei procedimenti pendenti si realizzano anche nella

situazione, esposta dal rimettente, in cui l'imputato ha presentato

richiesta di giudizio abbreviato dopo che è stata disposta la

rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della

composizione dell'organo giudicante, in quanto tale giudizio consente

che la decisione si fondi - oltre che sugli atti delle indagini -

sulle prove acquisite nel corso della precedente istruzione

dibattimentale;

che la posizione di "vantaggio", denunciata dal rimettente

come illogica e ingiustificata, in cui verrebbe a trovarsi l'imputato

ammesso ad una sorta di rimessione in termini si sostanzia in una

situazione di mero fatto, discendente dall'obiettiva esigenza di

procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;

che quindi, sulla base della ratio complessiva che ispira la

disciplina transitoria, non è affatto irragionevole che la norma

censurata consenta all'imputato di presentare richiesta di giudizio

abbreviato anche in caso di rinnovazione dell'istruzione

dibattimentale (per l'applicazione dell'art. 223 del decreto

legislativo n. 51 del 1998 nel caso di rinvio degli atti al giudice

di primo grado ex art. 604, comma 4, cod. proc. pen., v. ordinanza

n. 561 del 2000);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51, recante "Norme in materia di istituzione del

giudice unico di primo grado", sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal tribunale di Bari, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:432 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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