Corte costituzionale

Ordinanza n. 99/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4-terd.l. 82/2000
  • art. 4-terlegge 82/2000

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 1 e

2, del decreto legge 7 aprile 2000, n.82 (Modificazioni alla

disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio

abbreviato), convertito, con modifica-zioni, in legge 5 giugno 2000,

n.144, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 2000 dal Tribunale

di Palermo nel procedimento penale a carico di V. T., iscritta al

n. 597 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 giugno 2000, nel corso

di un procedimento penale nei confronti di persona imputata del reato

di cui agli artt. 609-bis e 609-quater codice penale, il Tribunale di

Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1 e 2, del

decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni,

nella legge 5 giugno 2000, n.144 (Modificazioni alla disciplina dei

termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato),

nella parte in cui "preclude l'accesso al rito abbreviato agli

imputati di reati punibili con pene diverse dall'ergastolo, ove

l'istruzione dibattimentale sia già in corso alla data di entrata in

vigore della citata legge di conversione, e non estende agli stessi

la possibilità concessa dal comma 2 del detto articolo di proporre

la relativa istanza alla prima udienza utile del processo";

che il rimettente premette che l'imputato nel procedimento a

quo aveva proposto istanza di giudizio abbreviato in sede di atti

preliminari al dibattimento, istanza peraltro non accolta, in quanto

non era stata ritenuta applicabile la disciplina "transitoria" del

rito speciale dettata dall'art. 223 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51, poiché, nella specie, il decreto che

disponeva il giudizio era stato emesso in data successiva al 2 giugno

1999;

che la medesima istanza, reiterata all'udienza nella quale è

stata pronunziata l'ordinanza di rimessione, viene reputata dal

giudice a quo anch'essa inammissibile ai sensi del citato art. 4-ter

in quanto proposta allorquando l'istruttoria dibattimentale era già

iniziata;

che il giudice a quo alla luce di tali premesse, rileva come

il comma 2 del medesimo art. 4-ter preveda, in via transitoria, la

possibilità di accesso al rito abbreviato per gli imputati di reati

punibili con la pena dell'ergastolo anche a dibattimento iniziato,

purché la relativa richiesta sia formulata alla prima udienza utile;

che, secondo il rimettente, da ciò deriverebbe un'oggettiva

disparità di trattamento tra imputati di reati punibili con la pena

della reclusione ed imputati di reati punibili con la pena

dell'ergastolo, a tutto favore di questi ultimi;

che tale disparità non sarebbe giustificata: né sotto il

profilo sostanziale, considerata la maggiore gravità del reato

ascritto agli imputati a favore dei quali è stabilita; né sotto il

profilo processuale, considerato che, per gli imputati di reati

punibili con pene diverse dall'ergastolo, l'accesso al rito

abbreviato risultava originariamente subordinato a presupposti e

limiti - consenso del pubblico ministero, impossibilità di

subordinare la richiesta all'espletamento di prove - poi rimossi

dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con radicali trasformazioni del

rito indubbiamente favorevoli all'imputato, a fronte delle quali "ben

si poteva rappresentare una più favorevole situazione processuale

tale da indurre alla proposizione dell'istanza imputati che in

precedenza non l'avevano proposta";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che il tribunale di Palermo sottopone a scrutinio di

costituzionalità disposizioni a carattere transitorio, che trovano

la loro premessa logico-giuridica nelle modifiche apportate dalla

legge n. 479 del 1999 alla disciplina del giudizio abbreviato;

che, in tale ottica, la disparità di trattamento -

denunziata dal rimettente come costitutiva di una situazione di

irragionevole privilegio a favore degli imputati di reati punibili

con la pena dell'ergastolo - risulta in realtà giustificata dalla

diversa incidenza delle anzidette modifiche normative, rispetto al

precedente regime di accesso al rito alternativo in parola;

che, infatti, prima dell'intervento della citata legge n. 479

del 1999, la fruibilità di tale rito risultava radicalmente preclusa

agli imputati di reati punibili con pena detentiva perpetua (e ciò

per effetto della sentenza di questa Corte n. 176 del 1991,

dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma

2, ultimo periodo, codice procedura penale, per eccesso di delega),

mentre di esso potevano giovarsi gli imputati di tutti gli altri

reati, ancorché a condizioni e con limiti poi (parzialmente) rimossi

dalla novella;

che, pertanto, la previsione di un regime transitorio

differenziato per le due categorie di imputati non può ritenersi

irragionevolmente discriminatoria, proprio perché logicamente

correlata alla disomogeneità delle situazioni "di partenza": nei

confronti degli imputati in procedimenti in corso, che non avrebbero

potuto comunque avanzare in precedenza la richiesta di giudizio

abbreviato - quali, appunto, gli imputati di reati punibili con

l'ergastolo - si è prevista una "rimessione in termini"

particolarmente ampia (consentendo la proposizione dell'istanza, nel

giudizio di primo grado, prima della conclusione dell'istruzione

dibattimentale ed, entro tale limite, anche nel giudizio di appello,

qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione); nei

confronti di tutti gli altri imputati - che avrebbero potuto

formulare la richiesta anche anteriormente, sia pure con un diverso

regime normativo - si è invece stabilita una semplice estensione

dell'ordinario termine di proposizione, fino ad uno stadio

compatibile con la funzione alternativa al dibattimento che il

ritoabbreviato è istituzionalmente chiamato a svolgere (donde il

limite segnato dall'inizio dell'istruttoria dibattimentale);

che, non essendo dunque ravvisabile nelle disposizioni

denunciate alcun profilo di contrasto con l'invocato parametro, la

questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 1 e 2, del decreto-legge. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei

termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato),

convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2001.

Il direttore della Cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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