Corte costituzionale

Ordinanza n. 372/2000

Altra decisione · depositata il 26/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs.

19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il 21 e il

18 febbraio ed il 22 marzo 2000 della Corte di Assise di Messina

rispettivamente iscritte ai numeri 161, 169 e 300 del registro

ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

numeri 17 e 23, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanze di identico contenuto, pronunciate

rispettivamente in data 18 e 21 febbraio e 22 marzo 2000, la Corte di

Assise di Messina ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme

in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come

modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, con

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui

tale norma - con riferimento ai giudizi di primo grado in corso alla

data di efficacia del citato decreto e per i quali il giudizio

abbreviato non era originariamente ammesso, attesa la contestazione

di un reato punibile con l'ergastolo - limita la possibilità

dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato solo prima

dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale;

che, a parere del giudice rimettente, la norma denunziata

risulterebbe discriminatoria, in violazione dell'art. 3 della

Costituzione, per tutti quegli imputati i quali, per l'impossibilità

di accedere originariamente al rito in ragione della tipologia del

reato contestato, non avevano avanzato richiesta in tal senso e che

successivamente - una volta caducata normativamente la preclusione di

ordine sostanziale - si vedano comunque negare la possibilità di

usufruire del rito medesimo (e di conseguire, in caso di condanna, la

cospicua riduzione di pena) per la circostanza, assolutamente casuale

ed estrinseca, che il procedimento che li riguarda abbia sopravanzato

la soglia di proponibilità dell'istanza (inizio dell'istruttoria

dibattimentale);

che, inoltre, la norma censurata violerebbe anche l'art. 24

della Costituzione, risultando compromesso il diritto di difesa dalla

circostanza che l'impossibilità di accesso al rito si tradurrebbe in

una indebita limitazione della facoltà dell'imputato di scegliere

che assurgano al rango di prova elementi che non possiedono

originariamente tale valenza.

Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82,

recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia

cautelare nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili

innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione

sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 2;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice

rimettente, perché verifichi se la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di Assise di

Messina.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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