Corte costituzionale

Ordinanza n. 474/2000

Altra decisione · depositata il 06/11/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223 del decreto

legislativo 19 febbraio 1998, n.51 (Norme in materia di istituzione

del giudice unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il

13 aprile 2000 dalla Corte di assise di Novara nel procedimento

penale a carico di Branca Domenico, iscritta al n.383 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2000, e il 4 aprile 2000 dal

tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Gavinelli

Paolo ed altro, iscritta al n. 384 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, il tribunale di

Novara e la Corte d'assise di Novara - rispettivamente con ordinanze

del 4 aprile 2000 e del 13 aprile 2000 - hanno sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio

1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di

primo grado) come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre

1999, n. 479, nella parte in cui non prevede che quanto in esso

disposto si applichi ai giudizi in corso alla data del 2 gennaio

2000;

che, ad avviso dei rimettenti, la norma denunziata consente

l'accesso al rito abbreviato in forza del duplice presupposto che la

richiesta sia formulata nei giudizi in corso alla data di efficacia

del decreto legislativo n. 51 del 1998 (e cioè 2 giugno 1999) e che

il relativo giudizio de quo al momento della richiesta non sia ancora

pervenuto alla fase dell'istruttoria dibattimentale;

che, peraltro, in esito alla novella introdotta dalla legge

16 dicembre 1999, n. 479 possono accedere al rito abbreviato - nelle

forme del tutto analoghe a quelle previste dalla norma transitoria

citata - tutti gli imputati il cui procedimento versa nella fase di

udienza preliminare successivamente alla data di vigenza della citata

legge (e cioè 2 gennaio 2000);

che pertanto, ad avviso dei rimettenti, la circostanza che

resti preclusa la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato,

ai sensi della disciplina transitoria, per tutti quegli imputati

rinviati a giudizio in periodo compreso fra la data di efficacia del

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (2 giugno 1999) e quella

di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 violerebbe

il parametro costituzionale di eguaglianza, precludendo agli imputati

predetti la possibilità di accesso al rito, che, nella sua nuova

configurazione, si palesa maggiormente favorevole rispetto alla

disciplina antecedente, unica, per essi, accessibile;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, recante:

"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare

nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili

innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione

sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 1;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici

rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:474 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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