Nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del presente decreto, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere, nella prima udienza successiva a detta data, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale; l'imputato puo' altresi' presentare domanda di oblazione. Si osservano le disposizioni previste dal titolo II del libro VI del codice di procedura penale e dall'articolo 141 comma 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 151/2001

    Questione infondata
    17 maggio 2001

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui prevede che solo nei giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto l'imputato possa chiedere, prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, il giudizio abbreviato. Infatti le norme transitorie contenute nel decreto legislativo n. 51 del 1998 non hanno alcun collegamento con la disciplina dell'istituto del patteggiamento introdotta dalla legge n. 479 del 1999, e le disposizioni censurate sono perciò irrilevanti rispetto all'applicazione dei nuovi termini di decadenza della richiesta di applicazione della pena, per il motivo assorbente che la legge che ha modificato tali termini non era ancora venuta ad esistenza. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000. M.R.

    Art. 446 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 224 Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 560/2000

    Questione infondata
    20 dicembre 2000

    Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 224 e 223 e 224 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, relative alla mancata previsione della possibilità, per l'imputato, di presentare in dibattimento richiesta di applicazione della pena anche nei giudizi instaurati successivamente alla data (2 giugno 1999) di entrata in efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998 e pendenti alla data (2 gennaio 2000) di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, allorché l'udienza preliminare sia stata celebrata nella vigenza della normativa precedente, ovvero l'imputato, avendo proposto opposizione a decreto penale dopo il 2 giugno 1999, ma prima del 2 gennaio 2000, non abbia formulato espressa richiesta di patteggiamento con l'atto di opposizione, sollevate, rispettivamente, in riferimento agli articoli 3 e 24 nonché 3, 24 e 111 della Costituzione, per irrilevanza delle disposizioni censurate rispetto all'applicazione dei nuovi termini di decadenza della richiesta di applicazione della pena, in quanto le norme transitorie contenute nel decreto legislativo n. 51 del 1998 non hanno alcun collegamento con la disciplina, successiva, dell'istituto del patteggiamento, introdotta dalla legge n. 479 del 1999. A.G.

    Art. 446 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art224 · fonte del testo

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