Corte costituzionale

Ordinanza n. 373/2000

Altra decisione · depositata il 26/07/2000 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223 d.lgs.

19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il 20 gennaio

2000 della Corte di Assise di Agrigento nel procedimento penale a

carico di Migliore Massimiliano ed altri iscritta al n. 258 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica - prima serie speciale - n. 22, dell'anno 2000 e il 20

marzo 2000 della Corte di assise di Palermo nel procedimento penale a

carico di Ganci Raffaele iscritta al n. 293 del registro ordinanze

2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -- prima

serie speciale - n. 23, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2000 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, la Corte d'assise

di Agrigento e la Corte d'assise di Palermo - rispettivamente in data

20 gennaio 2000 e 20 marzo 2000 - hanno sollevato, con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 (Norme

in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come

modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, nella

parte in cui tale norma non prevede che - anche nei giudizi di primo

grado in corso, instaurati successivamente alla data di efficacia del

d.lgs. n. 51 del 1998 e sino all'entrata in vigore della legge 16

dicembre 1999 n. 479, limitatamente ai reati puniti astrattamente con

la pena dell'ergastolo - l'imputato abbia facoltà di chiedere il

giudizio abbreviato prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale;

che, secondo le argomentazioni del tutto analoghe svolte dai

remittenti, in esito all'estensione di ammissibilità del giudizio

abbreviato anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo ad

opera dell'art. 30 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, la norma

denunciata sarebbe fonte di discriminazione: ciò in quanto, una

volta caducata la preclusione di tipo edittale, nei giudizi di primo

grado in corso alla data di efficacia del citato decreto (2 giugno

1999), allorché non sia ancora iniziata l'istruttoria

dibattimentale, gli imputati avrebbero facoltà di chiedere il

giudizio abbreviato ancorché i reati loro ascritti comportino

l'applicazione della pena dell'ergastolo, laddove, nei giudizi di

primo grado in corso, ma instaurati successivamente alla data

predetta, non vi sarebbe analoga possibilità, anche se - parimenti -

non sia ancora iniziata l'istruttoria dibattimentale;

che, dunque, la mancata previsione, con riguardo ai

procedimenti punibili con la pena dell'ergastolo instaurati

successivamente alla data di efficacia del d.lgs. 19 febbraio 1998

n. 51, della facoltà per l'imputato di chiedere, sino alla data di

entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479, il rito

abbreviato prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale

realizzerebbe una disparità di trattamento, in quanto la

possibilità di accedere ad un rito alternativo, con le sensibili

diminuzioni sanzionatorie in ipotesi di condanna, verrebbe a

dipendere esclusivamente da un dato temporale assolutamente casuale,

estraneo alle scelte delle parti ed irragionevolmente discriminatorio

rispetto ad imputati che si trovino in identica posizione processuale

(giudizio di primo grado in corso ed istruzione dibattimentale non

ancora iniziata).

Considerato che la legge 5 giugno 2000 n. 144 (conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000 n. 82,

recante: "Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia

cautelare nella fase del giudizio abbreviato") ha apportato sensibili

innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione

sollevata, con lo specifico disposto dell' art. 4-ter comma 2;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici

rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata possa

ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:373 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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