Corte costituzionale

Ordinanza n. 151/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale: degli artt. 223 e 224 del

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di

istituzione del giudice unico di primo grado), promossi, nell'ambito

di diversi procedimenti penali, con otto ordinanze emesse il

25 febbraio e il 28 luglio 2000 dal tribunale di Verona, sezione

distaccata di Soave, iscritte ai nn. 566 e da 734 a 740 del registro

ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 42 e 49, 1a serie speciale, dell'anno 2000; dell'art. 223 del

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nonché degli artt. 224

del predetto decreto legislativo n. 51 del 1998 e 446 del codice di

procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,

con ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal tribunale di Locri,

iscritta al n. 569 del registro ordinanze 2000, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 maggio 2000 il tribunale

di Locri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, due diverse questioni di legittimità costituzionale:

l'una avente ad oggetto l'art. 223 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), nella parte in cui prevede che solo nei

giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto

l'imputato possa chiedere, prima dell'inizio dell'istruzione

dibattimentale, il giudizio abbreviato; l'altra concernente gli

artt. 446 del codice di procedura penale, come modificato

dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999,

n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al

tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di

procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense) e 224 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non consentono, salvo che

nei giudizi di primo grado in corso al 2 giugno 1999 (data di

efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998), che l'imputato

possa avanzare richiesta di patteggiamento prima dell'inizio

dell'istruzione dibattimentale;

che il tribunale di Locri premette che, nell'ambito di un

procedimento nel quale il decreto di rinvio a giudizio era stato

pronunciato dal giudice dell'udienza preliminare il 22 settembre

1999, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, quattro

imputati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato e

un altro imputato ha chiesto l'applicazione della pena ex art. 444

cod. proc. pen;

che, ad avviso del rimettente, ai sensi degli artt. 223 e 224

del decreto legislativo n. 51 del 1998 le richieste non sono

ammissibili, non vertendosi in ipotesi di giudizio già in corso alla

data di entrata in vigore del decreto medesimo, e in quanto la

richiesta di patteggiamento, proposta dopo l'entrata in vigore della

legge n. 479 del 1999, risulta altresì preclusa dalle modifiche

recate dall'art. 33 di tale legge all'art. 446 cod. proc. pen;

che di conseguenza, con riferimento alla prima questione, il

tribunale rimettente ritiene che l'art. 223 del decreto legislativo

n. 51 del 1998 sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto

irragionevolmente comporta che un imputato, al quale la normativa

precedente precludeva la possibilità di chiedere di essere giudicato

con il rito abbreviato, può vedersi riconosciuta detta opportunità

soltanto ove ricorra la circostanza, del tutto casuale, che il suo

processo fosse pendente alla data del 2 giugno 1999;

che l'imputato verrebbe quindi privato del diritto di essere

giudicato "secondo il meccanismo che gli consente di patire, in caso

di condanna, una pena più mite";

che, quanto alla seconda questione, ad avviso del tribunale

gli artt. 446 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 33 della

legge n. 479 del 1999, e 224 del decreto legislativo n. 51 del 1998

sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto

all'imputato rinviato a giudizio a seguito di udienza preliminare

celebrata successivamente al 2 giugno 1999 sarebbe irragionevolmente

preclusa la possibilità di chiedere in dibattimento di essere

giudicato con il rito previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. soltanto

perché del tutto casualmente il processo non era già pendente al

2 giugno 1999, e sarebbe ingiustificatamente riservato un trattamento

deteriore rispetto agli imputati il cui processo era invece in corso

a tale data;

che anche in questo caso l'imputato verrebbe privato del

diritto di essere giudicato con un rito che gli "consenta di patire,

in caso di affermazione di responsabilità, una pena più mite";

che con otto ordinanze, emesse in data 25 febbraio 2000 e

28 luglio 2000, il tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di

legittimità costituzionale degli artt. 223 (evocato solamente

nell'ordinanza n. 566 del 2000) e 224 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non prevedono la

possibilità di accedere "ad applicazione di pena anche per

l'imputato che, avendo proposto opposizione a decreto penale di

condanna dopo la data del 2 giugno 1999, ma prima della data del 2

gennaio 2000, non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di

opposizione";

che il tribunale di Verona premette che, prima del compimento

delle formalità di apertura del dibattimento, gli imputati avevano

avanzato in udienza, con il consenso del pubblico ministero,

richiesta di applicazione della pena;

che tali richieste sarebbero da ritenere inammissibili

perché, in assenza di disposizioni transitorie e in virtù del

principio tempus regit actum, nei dibattimenti celebrati dopo il

2 gennaio 2000 devono trovare applicazione le disposizioni vigenti al

momento della decisione, introdotte dalla legge n. 479 del 1999 in

materia di termini per la proposizione della richiesta di

applicazione della pena;

che, tuttavia, l'immediata applicabilità della nuova

disciplina a procedimenti instaurati a seguito di opposizione a

decreto penale di condanna presentata prima della sua entrata in

vigore sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata

diversità di trattamento riservata a imputati che hanno proposto

opposizione a decreto penale di condanna prima del 2 gennaio 2000, a

seconda che tale opposizione sia precedente ovvero successiva al

2 giugno 1999;

che la disciplina censurata violerebbe inoltre l'art. 24

della Costituzione perché modifica arbitrariamente, in corso di

causa e con effetto retroattivo, le regole relative alla possibilità

di accedere ai riti alternativi, cui conseguono consistenti riduzioni

di pena;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili o infondate le

questioni concernenti l'immediata applicabilità ai procedimenti in

fase dibattimentale dei nuovi termini di decadenza per la richiesta

di patteggiamento e restituisca gli atti al Tribunale di Locri in

relazione alla questione, sollevata con l'ordinanza iscritta al

n. 569 del r.o. del 2000, avente ad oggetto l'esperibilità in via

transitoria del giudizio abbreviato in dibattimento (art. 223 del

d.lgs. n. 51 del 1998), alla luce dello jus superveniens costituito

dall'art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante

"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare

nella fase del giudizio abbreviato", convertito in legge, con

modificazioni, dall'art. 1 della legge 5 giugno 2000, n. 144.

Considerato che il tribunale di Locri solleva, nella medesima

ordinanza, due diverse questioni di legittimità costituzionale,

censurando con la prima l'art. 223 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51, in quanto consente soltanto all'imputato il

cui processo era pendente al 2 giugno 1999 di chiedere e di accedere

al rito abbreviato fino all'inizio dell'istruzione dibattimentale;

con la seconda, gli artt. 446 del codice di procedura penale, come

modificato dall'art. 33 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e 224

del decreto legislativo n. 51 del 1998, in quanto consentono

all'imputato di avanzare richiesta di patteggiamento in dibattimento,

prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, soltanto nei

giudizi di primo grado che erano in corso alla data del 2 giugno

1999;

che il tribunale di Verona prospetta censure analoghe,

lamentando che gli artt. 223 e 224 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51, in materia di istituzione del giudice unico

di primo grado, non dettano una disciplina transitoria che regoli

l'applicabilità ai procedimenti in corso delle nuove disposizioni in

tema di termini di decadenza per la presentazione della richiesta di

patteggiamento, introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479;

che identica è la sostanza delle questioni, tutte

concernenti i termini entro i quali deve essere presentata a pena di

inammissibilità richiesta di applicazione della pena, per cui deve

essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che dalle ordinanze di rimessione emerge che tutte le

questioni di legittimità costituzionale si riferiscono a situazioni

processuali nelle quali la vocatio in jus si colloca in un momento

compreso tra la data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del

1998 (2 giugno 1999) e la data di entrata in vigore della legge

n. 479 del 1999 (2 gennaio 2000);

che con le censure aventi a oggetto gli artt. 446, comma 1,

cod. proc. pen. e 224 del decreto legislativo n. 51 del 1998 il

Tribunale di Locri denuncia che l'autonoma incidenza delle due norme

nei dibattimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge

n. 479 del 1999, a seguito di rinvio a giudizio successivo alla data

in cui è divenuto efficace il d.lgs n. 51 del 1998, condurrebbe in

ogni caso a escludere che l'imputato possa avanzare richiesta di

patteggiamento nella fase degli atti preliminari del dibattimento;

che, ad avviso del rimettente, tale facoltà da un canto

sarebbe oramai esclusa dal nuovo testo dell'art. 446 cod. proc. pen.,

dall'altro non sarebbe neppure riconosciuta in via transitoria,

ratione temporis dall'art. 224 del d.lgs. n. 51 del 1998;

che il tribunale rimettente presuppone, dunque, che i nuovi

termini per la presentazione della richiesta di patteggiamento

previsti dall'art. 446 cod. proc. pen., in assenza di un'apposita

disciplina transitoria, si applichino indiscriminatamente ad ogni

situazione processuale in corso, nonostante comportino effetti di

decadenza con efficacia retroattiva, che si sarebbero già verificati

in un momento in cui la nuova normativa non era ancora in vigore;

che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare con le

ordinanze n. 560 del 2000 e n. 127 del 2001, tale presupposto

interpretativo è palesemente erroneo in quanto, "anche in mancanza

di qualsiasi norma transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal

legislatore tra le fasi delle indagini preliminari, dell'udienza

preliminare e del giudizio dibattimentale, cui è strettamente

collegata la mutata disciplina dei procedimenti speciali, conduce

necessariamente ad escludere che i nuovi termini di decadenza possano

riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai

scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento

dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999";

che pertanto la questione di legittimità costituzionale

formulata con riferimento all'art. 446 cod. proc. pen. va dichiarata

manifestamente infondata;

che, per quanto concerne la questione, sollevata dal

tribunale di Locri, avente ad oggetto l'art. 224 del d.lgs. n. 51 del

1998, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa presentare

in dibattimento richiesta di applicazione della pena anche nei

giudizi instaurati successivamente al 2 giugno 1999 e pendenti alla

data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e le analoghe

questioni riferite agli artt. 223 e 224 del citato d.lgs., sollevate

dal Tribunale di Verona, con la già menzionata ordinanza n. 560 del

2000 questa Corte ha rilevato che "le norme transitorie contenute nel

decreto legislativo n. 51 del 1998 non hanno - né avrebbero potuto

avere, stante la successione cronologica dei due provvedimenti

legislativi - alcun collegamento con la disciplina dell'istituto del

patteggiamento introdotta dalla legge n. 479 del 1999" e che "le

disposizioni censurate sono irrilevanti rispetto all'applicazione dei

nuovi termini di decadenza della richiesta di applicazione della

pena, per il motivo assorbente che la legge che ha modificato tali

termini non era ancora venuta ad esistenza";

che pertanto le relative questioni vanno dichiarate

manifestamente inammissibili;

che, infine, circa la questione avente ad oggetto l'art. 223

del d.lgs. n. 51 del 1998, nella parte in cui non prevede che

l'imputato, quando l'istruzione dibattimentale non ha ancora avuto

inizio, possa chiedere in dibattimento il rito abbreviato anche nei

giudizi instaurati dopo il 2 giugno 1999, successivamente

all'ordinanza di rimessione l'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000,

n. 144 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge

7 aprile 2000 n. 82, recante "Modificazioni alla disciplina dei

termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato") ha

innovato il quadro normativo di riferimento, consentendo di

presentare richiesta di rito abbreviato nei giudizi di primo grado

nei quali non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale;

che, pertanto, gli atti relativi a tale questione devono

essere restituiti al giudice rimettente, perché verifichi se la

questione stessa sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal tribunale di Locri, con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo

19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice

unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, dal tribunale di Locri, con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 223 e 224 del predetto

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di

Verona, sezione distaccata di Soave, con le ordinanze in epigrafe;

Ordina la restituzione al tribunale di Locri degli atti relativi

alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del

decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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