Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 47, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 123/2003

    Questione infondata
    10 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento agli articoli 23 e 76 della Costituzione, in quanto detta norma, individuando i criteri per la determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale, si sarebbe discostata dai principi direttivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, attribuendo sostanzialmente all'ente impositore il potere di imporre una prestazione patrimoniale di contenuto arbitrario. Relativamente, infatti, ad identica questione proposta in riferimento all'art. 76 della Costituzione, è stata già esclusa la violazione del parametro evocato, rilevandosi che alle ipotesi di occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili si applica, invece di quella denunciata, la disposizione di cui al numero 2) della citata lettera b), che pone il criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire attraverso parametri significativi. È stata del pari già esclusa la violazione dell'art. 23 della Costituzione, sulla base della costante giurisprudenza secondo cui il principio della riserva di legge va inteso in senso relativo, con l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa. - In termini, quanto alla lamentata violazione dell'art. 76 della Costituzione, menzionate la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 95/2002. - In tema di principio della riserva di legge, citata l'ordinanza n. 323/2001.

    Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 23 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 95/2002

    Questione infondata
    10 aprile 2002

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, denunciati in riferimento all'art. 76 Cost. per inosservanza dei criteri dettati dalla legge delega n. 421 del 1992 in ordine alla tassazione per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture. Infatti - come già ritenuto in precedenti decisioni - tale questione si basa su un erroneo assunto interpretativo, in quanto riconduce la tassazione controversa ai medesimi criteri dettati per la generalità delle fattispecie impositive, anziché al criterio specificamente riferito dalla legge delega alla peculiare tipologia della cennata occupazione del sottosuolo e soprassuolo. - V., quali immediati precedenti, cui si riferisce l'ordinanza, la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 323/2001.

    Art. 46 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 76 cost.

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  • Ordinanza n. 323/2001

    Questione infondata
    27 luglio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, censurato in quanto nella determinazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture, non si sarebbe conformato ai criteri specificamente dettati dalla legge di delega (legge 23 ottobre 1992, n. 421, art 4) e, in più, avrebbe lasciato all'arbitrio dell'ente impositore la fissazione della misura della prestazione. Invero, in ordine al primo profilo (art. 76 Cost.), il rimettente assume erroneamente un presupposto interpretativo, sul quale già si era basata una identica questione già rigettata con sentenza e, quanto al secondo profilo (art. 23 Cost.), risulta di tutta evidenza che la disposizione detta specifici criteri per i'imposizione. - In ordine alla questione prospettata in precedenza negli stessi termini, v. sentenza n. 96/2001. - Sul principio della riserva di legge espressa dall'art. 23 Cost., v. da ultimo ordinanza, qui richiamata, n. 7/2001.

    Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 23 cost. · Art. 76 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  • Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507~art47 · fonte del testo