Art. 47 — Criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
Articolo abrogato dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160.
Abrogato dal 1 marzo 2020
2 pronunce che riguardano l’art. 47, dalle Rassegne del Massimario.
La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è determinata, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 566 del 1993, in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali per la parte di esse effettivamente occupata, gravando sull'ente impositore, tenuto a fornire la prova del fondamento della pretesa fiscale, l'onere di provare, anche tramite presunzioni, la misura dell'effettiva occupazione.
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il regime agevolato di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 507 del 1993 (sostituito, in parte, dall'art. 63, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 446 del 1997) non è subordinato all'espressa richiesta del contribuente e, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere applicato dall'ente impositore, utilizzando per la sua quantificazione le indicazioni desumibili dal provvedimento di autorizzazione all'occupazione.
Tutte le 11 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.
8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sollevata, in riferimento agli articoli 23 e 76 della Costituzione, in quanto detta norma, individuando i criteri per la determinazione della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale, si sarebbe discostata dai principi direttivi di cui all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, attribuendo sostanzialmente all'ente impositore il potere di imporre una prestazione patrimoniale di contenuto arbitrario. Relativamente, infatti, ad identica questione proposta in riferimento all'art. 76 della Costituzione, è stata già esclusa la violazione del parametro evocato, rilevandosi che alle ipotesi di occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili si applica, invece di quella denunciata, la disposizione di cui al numero 2) della citata lettera b), che pone il criterio della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire attraverso parametri significativi. È stata del pari già esclusa la violazione dell'art. 23 della Costituzione, sulla base della costante giurisprudenza secondo cui il principio della riserva di legge va inteso in senso relativo, con l'obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa. - In termini, quanto alla lamentata violazione dell'art. 76 della Costituzione, menzionate la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 95/2002. - In tema di principio della riserva di legge, citata l'ordinanza n. 323/2001.
Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 23 cost. · Art. 76 cost.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, denunciati in riferimento all'art. 76 Cost. per inosservanza dei criteri dettati dalla legge delega n. 421 del 1992 in ordine alla tassazione per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con cavi e condutture. Infatti - come già ritenuto in precedenti decisioni - tale questione si basa su un erroneo assunto interpretativo, in quanto riconduce la tassazione controversa ai medesimi criteri dettati per la generalità delle fattispecie impositive, anziché al criterio specificamente riferito dalla legge delega alla peculiare tipologia della cennata occupazione del sottosuolo e soprassuolo. - V., quali immediati precedenti, cui si riferisce l'ordinanza, la sentenza n. 96/2001 e l'ordinanza n. 323/2001.
Art. 46 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 76 cost.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, censurato in quanto nella determinazione delle tariffe per le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture, non si sarebbe conformato ai criteri specificamente dettati dalla legge di delega (legge 23 ottobre 1992, n. 421, art 4) e, in più, avrebbe lasciato all'arbitrio dell'ente impositore la fissazione della misura della prestazione. Invero, in ordine al primo profilo (art. 76 Cost.), il rimettente assume erroneamente un presupposto interpretativo, sul quale già si era basata una identica questione già rigettata con sentenza e, quanto al secondo profilo (art. 23 Cost.), risulta di tutta evidenza che la disposizione detta specifici criteri per i'imposizione. - In ordine alla questione prospettata in precedenza negli stessi termini, v. sentenza n. 96/2001. - Sul principio della riserva di legge espressa dall'art. 23 Cost., v. da ultimo ordinanza, qui richiamata, n. 7/2001.
Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 23 cost. · Art. 76 cost.
Inammissibilità della quetione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella parte in cui non ha imposto ai Comuni alcun limite nella determinazione delle nuove tariffe. La doglianza è infatti prospettata in termini generici, giacché il rimettente si limita ad assumere la sussistenza di "effetti contributivi perversi", senza precisare sotto quale profilo il parametro costituzionale invocato risulterebbe inciso dalla norma impugnata. - Sulla applicabilità del principio della capacità contributiva soltanto alle contribuzioni relative a prestazioni di servizi il cui costo non si possa determinare divisibilmente, v. sentenza n. 62/1977. M.R.
Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 53 cost. · Art. 76 cost.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini, alla luce dell'art. 31, comma 27, della sopravvenuta legge 23 dicembre 1998, n. 448, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, denunziati, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 4, comma 4, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sia perché la misura della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche sarebbe stabilita senza tener conto del beneficio economico ritraibile dal concessionario dello spazio e dell'area pubblici sia perché sarebbe superato il limite indicato nell'art. 4, comma 4, lett. b) della legge n. 421 del 1992. - v. le ordd. nn. 120/1999, 290/1999 e 148/2000. A.M.M.
Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 76 cost. · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini - alla luce dello 'ius superveniens' costituito dall'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 nella parte in cui nel disciplinare i criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo si porrebbe in contrasto con l'art. 76, primo comma della Costituzione per non aver rispettato alcuno dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. - 4, comma 4, - 'rectè: art. 4, comma 4, lettera b, numero 1) della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421. L.T.
Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 76 cost. · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
Deve essere ordinata la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per un riesame della rilevanza alla luce dello 'ius superveniens' (art. 31, comma 27, l. 23 dicembre 1998, n. 448); art. 17, comma 63, l. 15 maggio 1997, n. 127).
Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 76 cost. · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
Occorre restituire gli atti ai giudici 'a quibus' affinché valutino nuovamente la rilevanza delle questioni alla stregua della normativa sopravvenuta. Invero, la materia sulla quale si incentrano le censure dei rimettenti è stata oggetto di recenti interventi legislativi, tra i quali, da ultimo, quello attuato - successivamente alla emissione delle ordinanze di rinvio - dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 che, all'art. 31, comma 27, consente a comuni e province, <<per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507>>, di disporre, con propria deliberazione, <<anche con effetto retroattivo>>, le agevolazioni previste dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127 <<nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata>>. - Cfr. O. nn. 147/1995 e 457/1992.
Art. 47 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province · Art. 4 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 76 cost. · Art. 23 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2020 al 1 marzo 2020.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 847 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 3-quater) che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-11-15;507~art47 · fonte del testo
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