Corte costituzionale

Sentenza n. 96/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/2001 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza

locale), promossi con ordinanze emesse il 25 settembre 1999 dalla

Commissione tributaria provinciale di Cagliari e il 28 marzo 2000

(n. 2 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia,

rispettivamente iscritte ai nn. 54, 397 e 398 del registro ordinanze

2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 1ª serie

speciale, nn. 9 e 28 dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 25 settembre 1999 (r.o. n. 54 del 2000),

emessa nel corso del giudizio promosso dall'ENEL S.p.A. per

l'annullamento dell'accertamento d'ufficio notificato in data

14 giugno 1996 dall'IPE S.r.l., concessionaria del servizio

riscossioni tributi del comune di Sant'Antioco, con il quale veniva

determinata, per l'anno 1995, la tassa per l'occupazione degli spazi

ed aree pubbliche (c.d. TOSAP) del predetto comune, la Commissione

tributaria provinciale di Cagliari ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche

affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), per

violazione dell'"art. 76, primo comma, della Costituzione", in

riferimento all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1, della legge

23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e

la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale).

La questione era stata già proposta, nel medesimo giudizio a

quo, con ordinanza del 9 novembre 1996 (r.o. n. 167 del 1997) e

decisa dalla Corte, previa riunione con altri giudizi aventi il

medesimo oggetto, con ordinanza n. 120 del 1999, con la quale veniva

disposta la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché

valutassero la persistente rilevanza della questione stessa, alla

luce dello jus superveniens costituito dall'art. 31, comma 27, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, e, segnatamente, della norma che

prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi

in materia di TOSAP.

2. - Il giudice a quo, premesso che il comune di Sant'Antioco

"non ha adottato alcuna norma agevolativa" ai sensi del menzionato

art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998, afferma che "persiste

... la rilevanza della questione in quanto la facoltà concessa al

comune è rimasta lettera morta", riportandosi, quanto alla non

manifesta infondatezza, "integralmente alla precedente ordinanza",

trascritta in parte qua nell'attuale atto di promovimento

dell'incidente di costituzionalità.

3. - Dal precisato contesto risulta che, secondo il rimettente,

il "legislatore delegato, al fine di rideterminare le tariffe della

c.d. TOSAP, doveva nella specie operare secondo le linee direttive

fissate dall'art. 4, comma 4, (rectius: lettera b, numero 1), della

legge delega n. 421 del 1992" e, segnatamente, in base ai primi due

dei quattro punti in cui si articola detta disposizione, cioè:

"1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più

adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in

relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi.

Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno

superare il 50 delle misure massime di tassazione vigente ...;

2) introduzione di forme di determinazione forfetaria della

tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo

con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di

parametri significativi".

Ciò posto, si lamenta che il legislatore delegato si sia

conformato ai predetti criteri solo per la determinazione delle

tariffe concernenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

permanenti o temporanee; ritenendo, invece, per le occupazioni

permanenti del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e condutture,

"di essere completamente libero nella determinazione della tassa",

sì da omettere, negli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507

del 1993, "di dividere i comuni in classi, di tenere conto del

beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo

della variazione in aumento del 50 rispetto alla tassazione

precedentemente in vigore".

4. - Nel ribadire tali censure, il rimettente aggiunge che "la

legge di delega è di assoluta chiarezza nel senso che la

introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa in

base a parametri significativi per le linee elettriche e simili

costituisce un criterio aggiuntivo o integrativo".

Diversamente opinando, "si giungerebbe alla conseguenza di

ritenere che per le reti elettriche, telefoniche, ecc. si sia

trattato non già di una revisione della disciplina della tassa,

secondo l'intento del legislatore, bensì di un vero e proprio

sconvolgimento di essa, con attribuzione al legislatore delegato del

potere di regolarsi con assoluta discrezionalità".

Il che comporterebbe "la incostituzionalità della legge di

delega" e "del conseguente decreto legislativo" n. 507 del 1993, "per

contrasto con il combinato disposto degli artt. 76, 23 e 53 della

Costituzione, considerata la palese indeterminatezza della misura

della tassa da applicare in materia coperta da riserva di legge",

risultando, infatti, "estremamente generico ed indeterminato il

criterio di commisurazione della tassa a "parametri significativi ",

oltretutto non rispettoso neppure della finalità ispiratrice della

legge delega, "che era quella di ottenere la revisione e la

armonizzazione dei tributi locali vigenti".

Siffatta conseguenza imporrebbe, perciò, secondo l'ordinanza,

"una interpretazione della legge delega tale da ricondurla

nell'ambito dei principi costituzionali", quale interpretazione da

privilegiare fra quelle astrattamente possibili.

5. - Con due ordinanze di identico contenuto (iscritte al r.o.

nn. 397 e 398 del 2000), emesse entrambe il 28 marzo 2000, nel corso

di distinti giudizi promossi dall'ENEL S.p.A., sede di Milano,

avverso gli avvisi di accertamento notificati dal comune di Ceto per

il pagamento della TOSAP relativa all'anno 1996, anche la Commissione

tributaria provinciale di Brescia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del menzionato art. 47, commi 1 e 2, del

decreto legislativo n. 507 del 1993, denunciandone il contrasto sia

con l'art. 53 della Costituzione, sia con l'art. 76, primo comma,

della Costituzione", in riferimento all'art. 4, comma 4, lettera b),

numero 1), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Il rimettente sostiene, quanto alla non manifesta infondatezza,

che, dovendo "uniformarsi alle direttive imposte" dall'art. 4, comma

4, della legge n. 421 del 1992, e, segnatamente, dai numeri 1 e 2,

"il solo modo con il quale il legislatore delegato avrebbe assicurato

il rispetto della soglia di aumento del 50 per cento della tassa,

fino allora vigente, era quella di porre un limite specifico ai

comuni nella determinazione delle nuove tariffe"; limite che "non è

stato previsto nel decreto legislativo n. 507 del 1993".

Il giudice a quo, nel rilevare, inoltre, che il comune di Ceto,

con la sua inerzia, ha reso palese la volontà di non avvalersi delle

previste agevolazioni, ritiene conclusivamente che la norma delegata

consenta "effetti contributivi perversi, così violando gli artt. 53

e 76 della Costituzione".

6. - È intervenuto, in tutti i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale, dopo aver concluso per

l'inammissibilità o per l'infondatezza della sollevata questione, ha

depositato, in prossimità della camera di consiglio, memorie

illustrative con le quali ha chiesto che le sollevate questioni di

costituzionalità vengano dichiarate manifestamente infondate.

Secondo la parte pubblica intervenuta, la normativa delegata è

attuativa dei principi dettati dalla delega, atteso che i due criteri

del citato art. 4 "hanno diverso oggetto e ambito di applicabilità

distinta in quanto sono volti a disciplinare due fattispecie

diverse".

Peraltro, osserva ancora la difesa erariale, "le prestazioni

pecuniarie per l'occupazione del suolo" sono qualificate "tariffe",

mentre "quelle per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo"

vengono qualificate come "tasse", cosicché gli importi stabiliti dal

citato art. 47 "rappresentano non già tariffe, ma misure minime e

massime di tassazione, svincolate quindi dai criteri di cui al punto

uno del comma 4 dell'art. 4 della legge delega".

Del resto, la determinazione forfetaria della tassa che, di per

sé, "è omnicomprensiva e sostanzialmente discrezionale nella

determinazione dell'ammontare" non appare conciliabile, ad avviso

dell'Avvocatura, con i predetti criteri, i quali comportano una

tassazione più articolata, dovendosi tener conto dei limiti massimi

di tariffa e dell'adeguamento delle tariffe medesime "ai parametri

della rispondenza al beneficio economico ritraibile in relazione alla

ripartizione dei comuni in non più di cinque classi".

Pertanto, "il risultato censurato" è effetto diretto della

stessa legge delega, la quale ha introdotto il criterio forfetario al

fine di "compattare in un'unica determinazione della misura di

tassazione più situazioni che nel caso di specie riguardano

occupazioni del sottosuolo nei limiti di 1 Km." e ciò in base ad una

scelta che attiene alla discrezionalità legislativa. Considerato in diritto

1. - Con le ordinanze in epigrafe, la Commissione tributaria

provinciale di Cagliari e la Commissione tributaria provinciale di

Brescia dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 47,

commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

(Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità

e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province

nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a

norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il

riordino della finanza locale), nella parte in cui stabilisce i

criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione,

permanente, del sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi,

impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla

manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

Nel richiamare la disciplina posta dal legislatore delegante con

l'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1, della legge 23 ottobre 1992,

n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione

delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di

previdenza e di finanza territoriale), i rimettenti assumono che la

disposizione denunciata violi l'art. 76 della Costituzione.

2. - Ad avviso della Commissione tributaria provinciale di

Cagliari, il legislatore delegato, nonostante che la menzionata norma

della legge n. 421 del 1992 preveda criteri "di carattere generale,

applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione", avrebbe

omesso, nella determinazione della predetta tassa, "di dividere i

comuni in classi, di tenere conto del beneficio economico ritraibile

e di rispettare il limite massimo della variazione in aumento del 50

per cento, rispetto alla tassazione precedentemente in vigore".

Secondo il giudice rimettente, ove si escludesse la possibilità

di ricavare dai menzionati criteri generali un vincolo rivolto al

legislatore delegato in vista della disciplina della fattispecie qui

in esame, ne discenderebbe l'incostituzionalità anche della legge di

delega n. 421 del 1992, "per contrasto con il combinato disposto

degli artt. 76, 23 e 53 della Costituzione, considerata la palese

indeterminatezza della misura della tassa da applicare in materia

coperta da riserva di legge".

3. - Analoga, ma più limitata censura è prospettata dalla

Commissione tributaria provinciale di Brescia, la quale lamenta il

mancato rispetto della soglia di aumento del 50 per cento della

tassa, fino allora vigente, che apponeva "un limite specifico ai

comuni nella determinazione delle nuove tariffe".

Ciò comporterebbe, secondo quest'ultimo giudice, "effetti

contributivi perversi", tali da porre le disposizioni denunciate in

contrasto anche con l'art. 53 della Costituzione.

4. - Le ordinanze di rimessione denunciano le medesime

disposizioni sotto analoghi o, comunque, connessi profili di censura,

sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con

un'unica decisione.

5. - Le censure volte a lamentare la violazione, da parte del

legislatore delegato, degli artt. 76 e 53 della Costituzione sono,

l'una non fondata, e l'altra inammissibile, dovendosi, peraltro,

escludere che il sindacato rimesso alla Corte possa estendersi anche

alla norma interposta di cui alla legge delega n. 421 del 1992, della

cui legittimità la Commissione tributaria provinciale di Cagliari

pare, invero, dubitare solo ipoteticamente, senza farne oggetto,

stando al dispositivo dell'ordinanza, di specifica e diretta

denuncia.

Preliminarmente al loro esame, è opportuno rammentare le vicende

normative che, nel tempo, hanno segnato la disciplina della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la cui prima

regolamentazione organica risale al regio decreto 14 settembre 1931,

n. 1175 (recante il testo unico per la finanza locale), che dedicava

alla materia una apposita Sezione ("Sezione I" del "Capo XII",

composta dagli artt. da 192 a 200).

Tale testo, dopo aver individuato, all'art. 192, l'oggetto del

tributo nelle occupazioni di "qualsiasi natura", tra cui quelle di

"spazi soprastanti e sottostanti al suolo stradale", ivi comprese le

occupazioni "derivanti da condutture ed impianti adibiti al servizio

pubblico della distribuzione del gas e dell'acqua potabile gestito in

regime di concessione amministrativa", stabilì una tassazione

commisurata, in via generale, alla superficie occupata, graduata

secondo l'importanza della località e delle aree (art. 194) e con

suddivisione dei comuni in varie classi, previste dell'art. 195. Alla

fattispecie dell'"occupazione del sottosuolo stradale con condutture,

cavi, impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia

e simili", fu, tuttavia, riservata una specifica disciplina

dall'art. 197, che ne dispose la tassazione sulla base dello sviluppo

per metro lineare e del diametro delle installazioni, nell'ambito di

tariffe massime fissate nel successivo art. 198.

Apposite disposizioni per le "linee aeree per trasporto di

energia elettrica" furono, successivamente, introdotte con il decreto

ministeriale 25 novembre 1931 (contenente "norme provvisorie aggiunte

di applicazione del testo unico per la finanza locale"), che, pur

richiamando, per la misura massima della tariffa, quella prevista per

le occupazioni del sottosuolo stradale dall'art. 198, stabilì che la

tassazione dovesse tener conto anche dell'importanza della località

e dell'area, oltre che del tipo di sostegno, sì da rifarsi

sostanzialmente, per vari aspetti, alla più generale disciplina

contemplata dall'art. 194 dello stesso testo unico.

Una nuova tariffa massima per le "condutture elettriche",

sostitutiva di quella prevista dal provvedimento del 1931, venne poi

stabilita dal decreto ministeriale 26 febbraio 1933, assumendo come

criteri quello della tassazione per unità di lunghezza di linea

(chilometro) e quello della ripartizione dei comuni in classi.

Il legislatore, in vista di una riconsiderazione organica della

materia della finanza locale, con la legge 23 ottobre 1992, n. 421,

ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti "diretti alla

revisione ed armonizzazione dei tributi locali vigenti" (art. 4,

comma 4), ricomprendendovi le "tasse per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province" (lettera b

del citato art. 4, comma 4). E ciò sulla base, quanto a quest'ultimo

tipo di occupazioni, di principi e criteri direttivi volti: "1) alla

rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata

rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in relazione

alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi", con il

limite, per le variazioni in aumento delle tasse per le occupazioni

permanenti, del 50 per cento delle misure massime vigenti; 2) alla

introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa per le

occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee

elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri

significativi; 3) alla soppressione della tassa per le occupazioni

permanenti di aree pubbliche con balconi, verande e simili di

carattere stabile, gravante sulle unità immobiliari, e

determinazione di criteri certi per la tassa sui passi carrabili".

In esecuzione della delega è stato, per l'appunto, emanato il

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (modificato, dapprima,

dal decreto legislativo 28 dicembre 1993, n. 566, e, poi,

dall'art. 3, commi 59-67, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), il

quale assoggetta alla TOSAP le occupazioni di "qualsiasi natura",

comprese le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo pubblico,

nonché "quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi

pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa" (art. 38).

La tassa va graduata, sia per le occupazioni permanenti che per

quelle temporanee (art. 42, comma 1), in base all'importanza delle

aree, attraverso la suddivisione delle strade, spazi ed aree

pubbliche in almeno due categorie (art. 42, comma 3) e determinata in

relazione all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o

lineari (art. 42, comma 4). La legge, nel ripartire, altresì, i

comuni in classi sulla base della popolazione residente (art. 43), e

nel prevedere, al tempo stesso, misure minime e massime di tariffa

(artt. 44 e 45), dedica apposite norme (artt. 46 e 47) alle

occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale "con condutture,

cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio

ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi,

compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché

con seggiovie e funivie", disponendo che, per le occupazioni del tipo

anzidetto, la tassa sia "determinata forfetariamente" avendo

riguardo, per quel che concerne in particolare le occupazioni

permanenti, la lunghezza delle strade comunali e provinciali per la

parte di esse effettivamente occupata" (comma 1 dell'art. 47), entro

"limiti minimi e massimi" di tassazione (comma 2), sulla base del

chilometro lineare o frazione di esso.

6. - Così ricostruito, nella sua evoluzione storica, il quadro

normativo nel quale si collocano le disposizioni oggetto di denuncia,

va osservato che i rimettenti, nel prospettare la violazione

dell'art. 76 della Costituzione, muovono, essenzialmente, dal

presupposto, chiaramente esplicitato dalla Commissione tributaria

provinciale di Cagliari (ma sotteso anche ai pur scarni argomenti

addotti dalle altre ordinanze), secondo cui i criteri di carattere

generale dettati dall'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1, della

legge delega n. 421 del 1992 riguarderebbero anche l'ipotesi di

occupazioni permanenti del soprassuolo e sottosuolo stradale con cavi

e condutture; ipotesi che risulterebbe, perciò, difformemente

disciplinata dagli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507 del

1993.

Nel valutare il fondamento della sollevata questione, giova, in

premessa, rammentare l'orientamento più volte ribadito dalla Corte,

secondo il quale l'esame del vizio di eccesso di delega va condotto,

da un lato, definendo, alla luce del complessivo contesto normativo e

delle finalità che ispirano la delega, la portata delle norme che

fissano i principi e i criteri direttivi e, dall'altro, considerando

che i principi posti dal legislatore delegante costituiscono non solo

la base e il limite delle norme delegate, ma strumenti per

l'interpretazione della portata delle stesse, le quali, pertanto,

vanno lette, fintanto sia possibile, nel significato compatibile con

detti principi (da ultimo, vedi sentenze n. 425 e n. 276 del 2000).

7. - Alla luce dei richiamati canoni, l'assunto interpretativo

sul quale si fondano i dubbi avanzati dai rimettenti deve essere

disatteso.

La finalità di una revisione ed armonizzazione dei tributi

locali, nel settore specifico delle tasse per l'occupazione di spazi

ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province, è stata

perseguita, da parte del legislatore delegante, attraverso

l'enunciazione di una pluralità di principi e criteri direttivi,

destinati, come si rende evidente già ad una prima lettura, non ad

accomunare tutte le fattispecie sotto una medesima disciplina, ma a

trovare distinta considerazione nell'ambito delle diverse

disposizioni attuative della delega.

Per la generalità delle fattispecie impositive variamente

riconducibili alla nozione di "tasse" per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche, secondo la formulazione che compare nella lettera b)

del comma 4 dell'art. 4 della legge n. 421 del 1992 la legge di

delega ha previsto che la rideterminazione delle tariffe debba

ispirarsi alla finalità "di una più adeguata rispondenza al

beneficio economico ritraibile", osservare il criterio della

"ripartizione dei comuni in non più di cinque classi" e non

oltrepassare specifici limiti, nelle variazioni in aumento,

rappresentati, per le occupazioni permanenti, dal 50 per cento delle

misure massime di tassazione vigente.

Alla disciplina di una peculiare tipologia di occupazioni, e

cioè quelle degli "spazi soprastanti e sottostanti il suolo con

linee elettriche, cavi, condutture e simili", la legge di delega ha

ritenuto, invece, di riservare un'apposita disposizione (numero 2

della citata lettera b), ponendo, come riferimento per l'opera del

legislatore delegato, il criterio della "determinazione forfetaria"

delle tariffe, da conseguire attraverso "parametri significativi", e

cioè parametri che alla luce della ratio ispiratrice del tributo qui

considerato possano reputarsi espressivi della peculiare natura

dell'occupazione, tale da richiedere regole particolari di

commisurazione della tassa. Le indicazioni così fornite dal

legislatore delegante depongono, perciò, per un metodo di

determinazione del tributo ispirato a regole di sinteticità e di

omnicomprensività, alternative rispetto agli altri criteri formulati

in via generale, connotati dalla pluralità e dalla analiticità

degli elementi presi a riferimento.

Quanto poi alla scelta della legge delega di riservare autonoma

considerazione alla predetta peculiare fattispecie di occupazione, è

sufficiente rilevare che ciò risponde ad una tradizione risalente,

come detto, alla disciplina dell'"occupazione del sottosuolo stradale

con condutture, cavi, ecc.", già regolata dall'art. 197 del testo

unico per la finanza locale del 1931, tenendo conto del solo

parametro dello sviluppo a metro lineare dell'occupazione (sia pure

rapportato al diametro dei cavi e condutture), e prescindendo,

invece, dalla graduazione della tassa in funzione dell'importanza

della località e dell'area.

Vero è che questi ulteriori criteri assumevano rilievo, come

già ricordato, oltre che in via generale, anche per le occupazioni

"con condutture elettriche" contemplate dal decreto ministeriale

25 febbraio 1933 (sostitutivo del precedente decreto ministeriale

25 novembre 1931, con il quale si era disciplinata la tassazione

delle linee aeree per trasporto di energia elettrica). È evidente,

tuttavia, che da tale diversità di discipline non si può trarre

argomento per sostenere che il legislatore non potesse, restando pur

sempre nei limiti della delega, ricondurre a considerazione unitaria

le specifiche fattispecie di occupazione del soprassuolo e del

sottosuolo oggetto degli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 507

del 1993.

Considerazione unitaria giustificata, invero, non solo dalla

finalità di armonizzazione cui si ispira in generale la delega

legislativa concernente i tributi locali, ma anche dalla coerente

realizzazione di quell'obiettivo di semplificazione e di

razionalizzazione verso il quale si è inteso orientare l'opera del

legislatore delegato, attraverso l'adozione del canone di

forfetizzazione, da elaborare secondo "parametri significativi", sì

da consentire, di per sé, l'abbandono della pluralità dei criteri

di commisurazione propri della regolamentazione previgente, non privi

di difficoltà e complicazioni applicative.

E ciò, secondo una linea di tendenza che, non a caso, si

rinviene, particolarmente per quanto attiene al criterio di

forfetizzazione, anche nella legislazione successiva, dovendosi

rammentare, infatti, che la TOSAP dopo essere stata abolita

dall'art. 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è

stata ripristinata dall'art. 31, comma 14, della legge 23 dicembre

1998, n. 448, sia pure in forma alternativa ed eventuale rispetto ad

un canone concessorio che i comuni e le province sono legittimati a

prevedere, in via regolamentare, per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche. Canone che, quando si tratta di "occupazioni permanenti

realizzate con cavi, condutture, impianti ...", va determinato

forfetariamente sulla base di criteri che la disposizione che

attualmente li contempla, e cioè l'art. 18 della legge 23 dicembre

1999, n. 488, considera valevoli anche "per la determinazione della

tassa".

8. - La sola Commissione tributaria provinciale di Brescia

denuncia le disposizioni già scrutinate (art. 47, commi 1 e 2, del

decreto legislativo n. 507 del 1993), anche in riferimento

all'art. 53 della Costituzione.

A parte la dubbia pertinenza, nel caso di specie, del parametro

evocato, avendo la Corte più volte affermato che il principio della

capacità contributiva riguarda soltanto le contribuzioni relative a

prestazione di servizi il cui costo non si possa determinare

divisibilmente (in tal senso, già la sentenza n. 62 del 1977), va in

ogni caso rilevato che la doglianza risulta prospettata in termini

oltremodo generici, giacché il rimettente si limita ad assumere la

sussistenza di "effetti contributivi perversi" (accomunando,

peraltro, tale censura a quella della dedotta lesione dell'art. 76

della Costituzione), ma senza in alcun modo argomentare, né

assolutamente individuare e precisare, in funzione del dubbio

addotto, sotto quale profilo l'evocato parametro risulterebbe inciso

dalla disciplina concernente la tassa in esame.

Rilievi, questi, che sono, pertanto, sufficienti a far ritenere

inammissibile la censura stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo

15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,

della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e

delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421, concernente il riordino della finanza locale), sollevata, in

riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria provinciale di Brescia, con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del citato art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Cagliari e

dalla medesima Commissione tributaria provinciale di Brescia, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:96 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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