Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/2002 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi

1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza

territoriale), promossi con tre ordinanze emesse il 23 marzo 2001

dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, rispettivamente

iscritte ai nn. 509, 510 e 511 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione del Comune di Valmontone nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con tre distinte ordinanze analogamente motivate in

punto di diritto (r.o. nn. 509, 510 e 511 del 2001), emesse il

23 marzo 2001, la Commissione tributaria provinciale di Roma - nel

corso di giudizi promossi dall'ENEL S.p.A., avverso gli avvisi di

accertamento emessi dal Comune di Valmontone, con i quali è stata

rideterminata, per gli anni dal 1994 al 1996, la tassa per

l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (c.d. TOSAP) del predetto

comune - ha sollevato, in riferimento "all'art. 76, primo comma,

della Costituzione", questione di legittimità costituzionale degli

artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,

n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province

nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a

norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il

riordino della finanza territorale);

che il rimettente, nell'escludere che la rilevanza delle

questioni sia venuta meno per effetto dello jus superveniens

costituito dall'art. 31, comma 27, della legge n. 448 del 1998,

osserva, nel merito, che l'art. 4, comma 4, della legge 23 ottobre

1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la

revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale) ha delegato il

Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla

revisione ed armonizzazione, con effetto dal 1 gennaio 1994, di

tributi locali vigenti, stabilendo, segnatamente alla lettera b)

della citata disposizione, relativa alle tasse per l'occupazione di

spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, i seguenti

principi e criteri direttivi:

"1) rideterminazione delle tariffe al fine di una più

adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile nonché in

relazione alla ripartizione dei comuni in non più di cinque classi.

Le variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, non potranno

superare il 50 per cento delle misure massime di tassazione vigente

...;

2) introduzione di forme di determinazione forfettaria della

tassa per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo

con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di

parametri significativi";

che, al riguardo, il giudice a quo rileva che il legislatore

delegato si è conformato ai criteri dettati dal punto 1 del citato

art. 4, comma 4, lettera b), solo per la determinazione delle tariffe

concernenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti o

temporanee; mentre, in relazione alle occupazioni del soprassuolo e

del sottosuolo con cavi e condutture, "ha ritenuto di essere

completamente libero nella determinazione della tassa di cui si

tratta", omettendo, negli artt. 46 e 47 dello stesso decreto

legislativo n. 507 del 1993, "di dividere i comuni in classi, di

considerare il beneficio economico ritraibile e di rispettare il

limite massimo della variazione in aumento del 50 per cento rispetto

alla tassazione precedentemente in vigore";

che, pertanto, nel ritenere che i predetti criteri

individuano "delle linee di carattere generale, applicabili in ogni

caso e per tutti i tipi di occupazione, dettando poi un ulteriore

criterio integrativo (quello dei parametri significativi) per le

specifiche occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo con linee

elettriche e condutture", le ordinanze reputano le disposizioni

denunciate in contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che, nel giudizio di cui all'ordinanza iscritta al r.o.

n. 509 del 2001, si è costituito il Comune di Valmontone, parte

resistente nel processo principale, il quale ha concluso per

l'infondatezza della proposta questione;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, il quale, nel rilevare che questioni analoghe

sono state già esaminate e disattese da questa Corte con la sentenza

n. 96 del 2001, ha concluso per la manifesta infondatezza.

Considerato, in via preliminare, che le ordinanze prospettano

identiche censure avverso le medesime disposizioni, sicché i

relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica

pronuncia;

che il rimettente, pur impugnando anche l'art. 46 del decreto

legislativo n. 507 del 1993 - il quale, peraltro, rimette al

successivo art. 47, anch'esso denunciato, la disciplina su cui si

appuntano i dubbi di costituzionalità e cioè quella della

determinazione dei criteri di tassazione delle occupazioni del

sottosuolo e soprassuolo con condutture, cavi ed impianti in genere -

solleva, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, la medesima

questione di costituzionalità già scrutinata della Corte, dapprima

con la sentenza n. 96 del 2001 e, successivamente, con l'ordinanza

n. 323 del 2001;

che, in dette occasioni, si è escluso che l'art. 47, commi 1

e 2, del decreto legislativo n. 507 del 1993, contrasti con l'art. 76

della Costituzione, giacché si è ritenuto erroneo l'assunto

interpretativo - seguito anche dall'attuale giudice a quo - secondo

il quale la legge delega n. 421 del 1992 ha dettato, anche per le

occupazioni degli "spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee

elettriche, cavi, condutture e simili", i medesimi criteri di

disciplina della generalità delle fattispecie impositive, di cui

all'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1;

che, difatti, alla menzionata peculiare tipologia di

occupazione la stessa legge delega "ha ritenuto, invece, di riservare

un'apposita disposizione (numero 2 della citata lettera b), ponendo,

come riferimento per l'opera del legislatore delegato, il criterio

della determinazione forfetaria delle tariffe, da conseguire

attraverso parametri significativi" (così la citata sentenza n. 96

del 2001);

che, pertanto, non adducendo il rimettente profili o

argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati, o comunque tali da

indurre la Corte ad un diverso avviso, le questioni medesime vanno

dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47, commi 1 e 2, del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza

territoriale), sollevate, in riferimento all'art. 76 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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