Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Tributi locali (comunali, provinciali, regionali)

Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche

Sottovoce della voce 181 nella classificazione del Massimario

16 massime, da pronunce dal 12 gennaio 2025 al 20 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

16 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15428/2026

    Passo carrabile - Presupposto impositivo - Strada privata sottratta all'uso collettivo - Esclusione.

    In tema di presupposto impositivo della TOSAP, il combinato disposto degli artt. 38, comma 3, e 44, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993 presuppone, ai fini dell'applicazione del tributo, che il passo carrabile consenta l'accesso ad una strada pubblica ovvero ad una strada privata destinata al pubblico transito, essendo esclusa dall'imposizione l'ipotesi in cui la strada privata che si frappone tra il passo carrabile e la via pubblica sia sottratta all'uso collettivo, anche se da questa siano aperti varchi idonei a consentire la successiva immissione nella via pubblica e a prescindere dalla sua appartenenza ad un consorzio partecipato o meno da enti pubblici.

    Rv. 678617-01Rassegna di maggio 2026, p. 259 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 12225/2026

    Il Canone Unico Patrimoniale (CUP), introdotto dall'art. 1, commi da 816 a 847, della l. n. 160 del 2019, che ha accorpato, in un'evidente prospettiva di semplificazione del prelievo fiscale, forme di entrate di diversa natura giuridica (quattro prelievi tributari - TOSAP, ICP, DPA, CIMP - e una prestazione patrimoniale - COSAP-, nonché il canone ex art. 27, commi 7 e 8, CdS), pur qualificato come "patrimoniale" e ancorato a distinti elementi costitutivi, è unitario e ha, in ogni caso, natura tributaria, presentandone tutti i caratteri tipici (la doverosità dell'imposizione; l'assenza di un rapporto sinallagmatico tra la decurtazione e la prestazione; la destinazione delle risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante per il soggetto passivo, alla contribuzione alle spese pubbliche), con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice tributario.

    Classificata anche sotto: Giurisdizione civile › Giurisdizione ordinaria e amministrativa

    Rv. 678201-01Rassegna di maggio 2026, p. 4 ↗Art. 27 c.d.s. · Art. 63 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale impostaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 11349/2026

    In tema di COSAP, l'indennità sostitutiva dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di concessione, ex art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modif. dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998, è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c., collegato al compimento di ciascun anno di occupazione, sicché la prescrizione decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità, ovvero l'occupazione stessa, ove antecedente alla scadenza dell'anno.

    Classificata anche sotto: Concessioni amministrative in genere

    Rv. 678682-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 274 ↗Art. 63 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 2946 c.c. · Art. 2935 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 5509/2026

    L'indennità sostitutiva del canone Cosap, dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in assenza di concessione ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 446 del 1997 (come modificato dall'art. 31 della l. n. 448 del 1998), è soggetta non al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. ma a quello ordinario decennale, decorrente dal giorno in cui ha termine l'annualità ovvero - se antecedente - da quello in cui cessa l'occupazione, trattandosi di un'obbligazione di natura indennitaria, avente la funzione di compensare, per tutta la durata della condizione di indisponibilità del bene, il pregiudizio derivante dal suo mancato godimento.

    Classificata anche sotto: Prescrizione civile › Termine

    Rv. 678235-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 203 ↗Art. 2946 c.c. · Art. 2948 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33177/2025

    Omessa presentazione della denuncia (art. 53, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993) e omesso versamento del tributo (art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997) - Illeciti distinti - Cumulabilità delle sanzioni - Sussistenza - Violazione del divieto di ne bis in idem - Esclusione - Fondamento.

    In materia di TOSAP, l'omessa presentazione della denuncia dell'occupazione, ex art. 53, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993, e l'omesso versamento del tributo, di cui all'art. 13, d.lgs. n. 471 del 1997, integrano illeciti autonomi e cumulabili, essendo le condotte sanzionate distinte e lesive di interessi diversi: l'omessa denuncia sanziona il mancato adempimento dell'obbligo dichiarativo, funzionale a consentire all'Amministrazione di acquisire i dati necessari per accertare e liquidare il tributo; l'omesso versamento, invece, riguarda la violazione dell'obbligo di corrispondere quanto dovuto nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione o meno della dichiarazione; ne consegue che non trova applicazione il principio dell'assorbimento, né la cumulabilità delle sanzioni viola il principio del ne bis in idem trattandosi di violazioni diverse, ciascuna con un autonomo presupposto e una distinta funzione sanzionatoria.

    Rv. 677274-01Rassegna di dicembre 2025, p. 188 ↗Art. 13 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributiDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33178/2025

    Tosap - Esenzione di cui all’art. 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993 (vigente ratione temporis) - Requisito oggettivo e soggettivo - Estensione all’Agenzia regionale per la casa (ex IACP) - Esclusione - Fondamento.

    In tema di TOSAP, l'esenzione dall'imposta, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 507 del 1993 (vigente ratione temporis) - che richiede un requisito soggettivo, dato dalla natura di ente pubblico non economico del soggetto agente, ed un requisito oggettivo, costituito da un'occupazione effettuata nel perseguimento di una delle finalità tipiche indicate dalla norma stessa, tra cui quella di assistenza - non spetta all'Agenzia per la casa (ex IACP) in caso di occupazione di suolo pubblico per mettere in sicurezza e manutenere un edificio di sua proprietà, le cui unità sono date in locazione a canone agevolato, dal momento che si tratta di attività posta in essere in adempimento di obblighi contrattuali ed extracontrattuali, che difetta del requisito oggettivo della immediata finalità assistenziale, restando irrilevanti le finalità statutarie dell'ente, che attengono invece alla definizione del requisito soggettivo.

    Rv. 677228-01Rassegna di dicembre 2025, p. 189 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28910/2025

    Canone c.d.

    "di soggezione" ex art. 27, d.lgs. 285 del 1992 - Impianto di reti per l'esercizio della distribuzione del gas - Applicabilità anche all’attività di trasporto della materia prima - Sussistenza - Ragioni. Il c.d. canone "di soggezione", di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992, è dovuto per il pagamento del corrispettivo per il passaggio di cavidotti al di sotto di strade o autostrade da parte delle società concessionarie del servizio pubblico, non rilevando in senso contrario le differenti definizioni di trasporto e distribuzione di cui al d.lgs. n. 164 del 2000 che, in ragione delle diverse finalità perseguite, si mostrano recessive rispetto alla disposizione codicistica di talché, quand'anche il regolamento comunale ne preveda il pagamento per la sola attività di distribuzione del gas, il predetto canone concessorio è dovuto anche per l'attività di trasporto del gas da parte delle società che svolgono un servizio pubblico sulla base di concessioni o autorizzazioni.

    Rv. 675988-01Rassegna di novembre 2025, p. 15 ↗Art. 27 c.d.s.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25149/2025

    La tassa per l'occupazione di aree pubbliche (TOSAP) ed il canone di concessione per il suolo oggetto di occupazione (COSAP) possono coesistere, ma, in tale ipotesi, l'art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997, nel testo modificato dall'art. 18, comma 2, della l. n. 488 del 1999, prefigura la detrazione dall'eventuale maggiore importo del canone concessorio dell'eventuale minor importo della TOSAP ovvero la detrazione dall'eventuale maggiore importo della TOSAP dell'eventuale minor importo del canone concessorio, sicché, in entrambi i casi, residua l'obbligo di corresponsione della differenza.

    Classificata anche sotto: Concessioni amministrative in genere

    Rv. 676303-01Rassegna di settembre 2025, p. 13 ↗Art. 63 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale impostaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 23188/2025

    Esenzione ex art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Stato, Regioni, Province e Comuni - Finalità dell'occupazione - Esclusione - Fondamento.

    La Provincia deve annoverarsi, insieme allo Stato, alle Regioni ed ai Comuni, tra gli enti che godono dell'esenzione soggettiva dalla Tosap (oggi Cosap), in quanto l'espressione contenuta nell'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, che ricollega l'esenzione dal canone a specifiche finalità dell'occupazione, deve essere riferita - in aderenza al criterio testuale di interpretazione della legge previsto dall'art. 12 disp. att. c.c. - ai soli "enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

    Rv. 676301-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 101 ↗Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22664/2025

    Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) - Presupposti - Mancato utilizzo del bene pubblico dopo il rilascio della concessione - Obbligo di pagamento - Esclusione.

    Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP) è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione effettiva e concreta da parte del singolo, sicchè il mancato uso, pur dopo il rilascio della concessione, esclude l'obbligo di pagamento.

    Rv. 675483-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 89 ↗Art. 63 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta · Art. 822 c.c. · Art. 824 c.c.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 85/2026Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2946 c.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grad…

  • Ordinanza n. 37/2023Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 63 Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollev…

  • Sentenza n. 40/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2946 c.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, c.c., sollevata dal giudice unico del tribunale di Cosenza, con la ordinanza 4 luglio 1977, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 c.c., che consente il decorso…

  • Sentenza n. 41/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2946 c.c.

    Dispositivo: 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., già dichiarati parzialmente illegittimi, sollevata dal pretore di Ascoli Piceno con l'ordinanza 7 giugno 1976 in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 36, 38, comma secondo, della Costituzione; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la…

  • Ordinanza n. 55/1976Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2946 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevata dal giudice del lavoro del tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976. F.to: P…

  • Ordinanza n. 12/1976Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2946 c.c.

    Dispositivo: dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 codice civile promosse dalle ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976. F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO _ ERCOLE ROCCHE…

  • Sentenza n. 115/1975Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2946 c.c.

    Dispositivo: dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE…

  • Sentenza n. 86/1971Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2946 c.c.

    Dispositivo: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito, del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto all'assunzione in pianta stabile vantato dal prestatore d'opera subordinato decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro,…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 13, da gennaio 2025 a giugno 2026. Fonti e metodologia

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari