Corte costituzionale

Ordinanza n. 120/1999

Altra decisione · depositata il 02/04/1999 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47 del decreto

legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione

dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche

affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento

dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promossi

con ordinanze emesse il 9 novembre 1996 dalla Commissione tributaria

provinciale di Cagliari, il 19 aprile 1997 dalla Commissione

tributaria provinciale di Brindisi, il 22 dicembre 1997 (n. 2

ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia,

il 10 dicembre 1997 e il 4 maggio 1998 dalla Commissione tributaria

provinciale di Torino, ed il 19 giugno 1998 (n. 3 ordinanze) dalla

Commissione tributaria provinciale di Arezzo, rispettivamente

iscritte ai nn. 167 e 556 del registro ordinanze 1997 ed ai nn. 357,

358, 648, 835, 844, 845 e 846 del registro ordinanze 1998 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e 37,

prima serie speciale, dell'anno 1997 e nn. 21, 38, 45 e 47, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione dell'Enel S.p.a. e della IPE S.r.l.,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Enrico Potito per l'Enel S.p.a., Adriano Rossi

per l'IPE S.r.l. e l'Avvocato dello Stato Michele Dipace per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso dall'ENEL S.p.a.

avverso l'accertamento d'ufficio per il pagamento, relativamente

all'anno 1995, della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree

pubbliche del comune di Sant'Antioco, la Commissione tributaria

provinciale di Cagliari, con ordinanza del 9 novembre 1996 (r.o. n.

167 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,

n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province

nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a

norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il

riordino della finanza locale);

che, secondo il rimettente, la disposizione denunciata, nel

dettare i criteri per la determinazione della tassa per l'occupazione

del sottosuolo e soprassuolo con condutture e cavi in genere,

destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione

di pubblici servizi, contrasta con l'"art. 76, primo comma, della

Costituzione", per aver omesso, nella determinazione della predetta

tassa, "di dividere i comuni in classi, di tenere conto del beneficio

economico ritraibile e di rispettare il limite massimo della

variazione in aumento del 50%, rispetto alla tassazione

precedentemente in vigore", quali criteri, "di carattere generale,

applicabili in ogni caso e per tutti i tipi di occupazione", previsti

dall'art. 4, comma 4 (rectius: lettera b), punto 1)) della legge 23

ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la

revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale);

che la questione di costituzionalità dell'art. 47, commi 1 e 2,

del decreto legislativo n. 507 del 1993, è stata sollevata, in

termini analoghi a quelli prospettati dal predetto giudice a quo con

altre 6 ordinanze, emesse, nel corso di altrettanti giudizi tributari

promossi dall'Enel S.p.a. in ordine alla tassazione per gli anni dal

1995 al 1997, rispettivamente: dalla Commissione tributaria

provinciale di Brindisi (in data 19 aprile 1997; r.o. n. 556 del

1997), dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (2

ordinanze del 22 dicembre 1997; r.o. nn. 357 e 358 del 1998) e dalla

Commissione tributaria provinciale di Arezzo (3 ordinanze del 19

giugno 1998; r.o. nn. 844, 845 e 846 del 1998);

che, inoltre, avverso il menzionato decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507 "nella parte in cui, all'art. 47, ... ha

provveduto per la rideterminazione delle tariffe nonché per la

prevista tassazione forfetaria per particolari installazioni ed

allacciamenti tecnici" è stata sollevata questione di

costituzionalità anche dalla Commissione tributaria provinciale di

Torino, la quale, con ordinanza emessa (sempre in un giudizio

promosso dall'Enel S.p.a avverso la tassazione per l'anno 1996) in

data 10 dicembre 1997 (r.o. n. 648 del 1998), ne ha denunciato il

contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per non essersi

conformato all'indirizzo contenuto nell'"art. 4, lett. b, punto 1,

secondo periodo" (rectius: art. 4, comma 4, lettera b), punto 1,

secondo periodo) della legge delega n. 421 del 1992, "concernente il

limite di tassazione delle variazioni in aumento per le occupazioni

permanenti";

che, infine, con ordinanza in data 4 maggio 1998 (r.o. n. 835 del

1998), emessa in un giudizio tributario promosso dalla S.N.A.M.

S.p.a. relativamente alla tassazione per l'anno 1995, la Commissione

tributaria provinciale di Torino ha, nuovamente, sollevato questione

di legittimità costituzionale del predetto decreto legislativo n.

507 del 1993, denunciando l'art. 47, comma 2;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nel

prevedere "per le occupazioni del sottosuolo con condutture, cavi

ecc. una tariffa per ogni Km. lineare o frazione di esso, comportando

tariffe identiche per occupazioni da m. 1 a km. 1", contrasterebbe:

con l'art. 76 della Costituzione, per aver esorbitato

dall'ambito fissato dall'art. 4, comma 4, lettera b), punto 2, della

legge delega n. 421 del 1992, in quanto, nonostante sussistesse un

vincolo "ad emanare una normativa di armonizzazione e revisione

dell'imposta avuto riguardo a parametri significativi", il

legislatore delegato "ha modificato profondamente la struttura del

tributo stesso";

con l'art. 23 della Costituzione, per la lesione del principio

della riserva relativa di legge, essendo "state trasformate in senso

punitivo per il contribuente le norme in materia di tassazione

dell'occupazione del sottosuolo senza che a ciò corrispondesse una

correlativa delega delle Camere";

con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, avendo sottoposto

"fattispecie diverse (occupazioni che possono variare da metri

lineari 1 a 1.000)" ad "un'identica tassazione", vulnerando, così, i

principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che, in relazione al giudizio di cui all'ordinanza della

Commissione tributaria provinciale di Cagliari (r.o. n. 167 del

1997), mentre l'Enel S.p.a. ha invocato l'accoglimento della

questione di costituzionalità sollevata dal rimettente, la IPE

S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per

il comune di Sant'Antioco, ha chiesto, invece, una declaratoria di

infondatezza della questione medesima;

che in tutti i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza, o

per l'inammissibilità, delle sollevate questioni.

Considerato che, per l'identità o, comunque, per la connessione

del loro oggetto, i giudizi vanno riuniti;

che la materia sulla quale si incentrano le censure dei

rimettenti è stata oggetto di recenti interventi legislativi, tra i

quali, da ultimo e successivamente a tutte le ordinanze di

rimessione, quello attuato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, il

cui art. 31, comma 27, consente a comuni e province, "per i rapporti

non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,

n. 507", di disporre, con propria deliberazione, "anche con effetto

retroattivo", le agevolazioni previste dall'art. 17, comma 63, della

legge 15 maggio 1997, n. 127 (disposizione, peraltro, anch'essa

intervenuta successivamente a talune delle menzionate ordinanze di

rimessione), "nonché determinare criteri e modalità di definizione

agevolata";

che, pertanto, alla luce del richiamato ius superveniens e,

segnatamente, della disposizione che contempla modalità di

definizione agevolata dei rapporti non conclusi, si rende necessaria

la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, ai quali spetta

valutare, sotto il profilo della perdurante rilevanza delle sollevate

questioni di costituzionalità, l'eventuale incidenza della normativa

sopravvenuta sui giudizi innanzi a loro pendenti (vedi, tra le altre,

ordinanze n. 147 del 1995 e n. 457 del 1992).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle

Commissioni tributarie provinciali rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 2 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:120 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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