Corte costituzionale

Ordinanza n. 148/2000

Altra decisione · depositata il 19/05/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,

del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed

armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza

locale), promossi con ordinanze emesse il 6 marzo 1998 (n. 6

ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Oristano, il

18 dicembre e il 18 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 486, 487, 488,

489, 490, 491, 602 e 605 del registro ordinanze 1999 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 e n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con sei distinte ordinanze di analogo tenore,

emesse tutte in data 6 marzo 1998 (r.o. nn. 486, 487, 488, 489, 490 e

491 del 1999), la Commissione tributaria provinciale di Oristano ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47,

commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

(Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità

e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province

nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a

norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il

riordino della finanza locale);

che tutti i giudizi a quibus sono stati promossi dall'ENEL

S.p.A., avverso gli avvisi di accertamento emessi dalla Gestor

S.p.A., concessionaria del servizio riscossioni tributi dei comuni di

Oristano, Mogoro e Marrubiu, con i quali è stata determinata la

tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche per gli anni

1995 e 1996;

che, secondo il rimettente, le disposizioni denunciate,

aventi ad oggetto i criteri di determinazione della tassa per

l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, si porrebbero in

contrasto con "l'art. 76, primo comma", della Costituzione, non

essendo stato rispettato alcuno dei principi e criteri direttivi

stabiliti dalla legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, che,

all'art. 4, comma 4 (rectius: art. 4, comma 4, lettera b numero 1),

prevedeva che il legislatore delegato, per quanto riguarda gli spazi

e le aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province,

dovesse:

1) realizzare una più adeguata rispondenza al beneficio

economico ritraibile;

2) ripartire i comuni in non più di cinque classi;

3) apportare, per quanto riguarda le occupazioni permanenti,

variazioni in aumento non superiori al 50% delle misure massime della

tassazione vigente;

che con due distinte ordinanze, di identico contenuto, emesse

rispettivamente il 18 dicembre 1998 (r.o. n. 602 del 1999) ed il

18 ottobre 1998 (r.o. n. 605 del 1999), anche la Commissione

tributaria di primo grado di Trento ha sollevato analoga questione di

legittimità costituzionale delle menzionate disposizioni, per

"violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione";

che i giudizi a quibus sono stati promossi dall'ENEL S.p.A.

avverso gli avvisi di accertamento con i quali veniva determinata,

per gli anni 1995 e 1996, la tassa per l'occupazione degli spazi ed

aree pubbliche della Provincia Autonoma di Trento;

che, secondo il rimettente, il legislatore delegato avrebbe

"inspiegabilmente ed immotivatamente" ritenuto di poter disciplinare,

in assoluta libertà e completa autonomia, la fattispecie delle

occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo, prescindendo dai

criteri dettati dalla legge di delega n. 421 del 1992 all'art. 4,

comma 4, numero 1 (rectius: art. 4, comma 4, lettera b numero 1) ed

omettendo "di dividere i comuni in classi, di considerare il

beneficio economico ritraibile e di rispettare il limite massimo

della variazione in aumento del 50% rispetto alla tassazione

precedentemente in vigore";

che, in tutti i giudizi, con esclusione di quello di cui al

r.o. n. 605 del 1999, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha concluso perché la Corte ordini la restituzione

degli atti alle Commissioni tributarie rimettenti, alla luce dello

jus superveniens costituito dall'art. 31, comma 27, della legge

23 dicembre 1998, n. 448, come già deciso con ordinanze nn. 120 e

290 del 1999 su analoghe questioni di costituzionalità.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto identiche questioni,

vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, successivamente alle ordinanze in epigrafe, il

legislatore, intervenendo nella materia oggetto dei dubbi di

costituzionalità sollevati dai rimettenti, ha previsto, segnatamente

con l'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che i

comuni e le province possano, "per i rapporti non conclusi, inerenti

alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al

capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507", disporre,

con propria deliberazione, "anche con effetto retroattivo", le

agevolazioni contemplate dall'art. 17, comma 63, della legge

15 maggio 1997, n. 127, "nonché determinare criteri e modalità di

definizione agevolata";

che pertanto - come già, del resto, disposto da questa Corte

(ordinanze nn. 120 e 290 del 1999) in occasione di analoghi incidenti

di costituzionalità, aventi ad oggetto l'art. 47 del decreto

legislativo n. 507 del 1993 - occorre ordinare, alla luce del

menzionato jus superveniens e, in particolar modo, della norma che

prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi,

la restituzione degli atti ai giudici a quibus affinché valutino la

persistente rilevanza delle proposte questioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle

Commissioni tributarie provinciali rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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